Anticipo conguaglio perequazione: quest’anno, il 1° dicembre le pensionate e i pensionati, insieme alla mensilità di pensione, riceveranno anche il conguaglio della perequazione 2023. Lo prevede il decreto legge n. 145 del 18 ottobre scorso. In assenza di questa norma, il conguaglio sarebbe stato corrisposto in via ordinaria con la mensilità di gennaio 2024.

Come funziona il meccanismo?

In via ordinaria, la perequazione si applica sui trattamenti pensionistici a partire dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice Foi) registrata nell’anno precedente. Entro il 20 novembre di ciascun anno viene emanato un decreto che fissa l’indice di perequazione provvisorio da applicare nell’anno successivo. Si tratta di un adeguamento provvisorio, perché l’indice di perequazione è stimato per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. In caso di variazione dei valori definitivi, si provvede al conguaglio nel gennaio dell’anno ancora successivo.

Il conguaglio della perequazione 2023 è risultato pari allo 0,8%. È la differenza tra l’8,1%, il tasso di inflazione a consuntivo per il 2023, e il 7,3%, il tasso di inflazione che era stato applicato in via provvisoria al 1° gennaio 2023.  Lo 0,8%, dunque, è il conguaglio che sarà corrisposto in anticipo dall’Inps con la mensilità di pensione di dicembre.

Come si applica l’anticipo conguaglio perequazione dello 0,8%?

Ad avere il conguaglio intero dello 0,8%, quindi, saranno solo le pensioni di importo pari o inferiore a 4 volte il Trattamento minimo Inps 2023. Anche per il conguaglio, infatti, sono valide le regole applicate per la rivalutazione delle pensioni 2023.

L’anticipo di conguaglio sarà quindi così corrisposto:

  • Lo 0,8% (il 100% del conguaglio) ai trattamenti pensionistici lordi complessivamente pari o inferiori a 4 volte il minimo, cioè fino 2.101,52 euro mensili lordi.
  • Lo 0,68% (l’85% del conguaglio) per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 4 volte il minimo e pari o inferiori a 5 volte il minimo, cioè fino a 2.626,90 euro mensili lordi.
  • Lo 0,42% (il 53% del conguaglio) per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 5 volte il minimo e pari o inferiori a 6 volte il minimo, cioè fino a 3.152,28 euro mensili lordi.
  • Lo 0,38% (il 47% del conguaglio) per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 6 volte il minimo e pari o inferiori a 8 volte il minimo, cioè fino a 4.203,04 euro mensili lordi.
  • Lo 0,30% (il 37% del conguaglio) per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 8 volte il minimo e pari o inferiori a 10 volte il minimo, cioè fino a 5.253,80 euro mensili lordi.
  • Lo 0,26% (il 32% del conguaglio) per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 10 volte il minimo, cioè superiori a 5.253,80 euro mensili lordi.

Naturalmente, a dicembre arriveranno anche gli arretrati relativi alle mensilità precedenti, a partire da gennaio 2023.

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