Nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2022, n. 105, che a partire dal 13 agosto 2022 ha introdotto significative novità per i congedi, i permessi relativi alla Legge 104 e il lavoro agile.
Congedo di paternità: diventa obbligatorio, spetta anche ai lavoratori pubblici e dura 10 giorni lavorativi, che possono essere fruiti da 2 mesi prima del parto ai 5 mesi successivi alla nascita. I giorni di congedo sono utilizzabili anche nel caso di morte perinatale del bambino. Si aggiunge al congedo di paternità alternativo, fruibile solo nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della mamma.
Congedi parentali: vengono estesi fino ai 12 anni di età del figlio (in precedenza erano 6 anni). A ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi un’indennità pari al 30% della retribuzione, cui si possono aggiungere ulteriori 3 mesi da fruire alternativamente (sempre con il 30% dello stipendio).
Entrambi i genitori possono comunque fruire al massimo di 10 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi 12 anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento (i mesi sono elevabili a 11, se il padre si astiene per un periodo intero o frazionato non inferiore ai 3 mesi).
Nel caso di un solo genitore, questi può fruire di un massimo di 11 mesi di congedo, 9 dei quali retribuiti con indennità pari al 30%.
I periodi di congedo sono validi ai fini dell’anzianità di servizio e non riducono ferie, riposi, tredicesima, ad eccezione di eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio.
Nulla è stato modificato circa i congedi parentali in caso di figli con disabilità: estensione fino a 3 anni del congedo fino al dodicesimo anno di età del bambino con un’indennità pari al 30% per l’intero periodo. In alternativa, i genitori possono fruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
Congedi straordinari di due anni per assistenza familiari con disabilità: vengono equiparati al diritto di fruizione per il coniuge convivente della persona con disabilità grave anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo, nell’ordine:
• il padre o la madre anche adottivi;
• uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
• il parente o affine entro il terzo grado se convivente.
Il diritto deve essere accordato entro 30 giorni dalla richiesta e spetta anche se la convivenza è stata instaurata successivamente alla richiesta.
Permessi Legge 104: ne hanno diritto anche le parti dell’unione civile e delle convivenze di fatto. Inoltre, si prevede la possibilità di suddividere i 3 giorni tra più aventi diritto (e non solo i genitori).
Lavoro agile: si allarga in parte la platea dei beneficiari. Il Decreto stabilisce che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, debbano riconoscere priorità alle richieste di smart working presentate da:
• genitori di figli fino ai 12 anni e senza alcun limite di età nel caso di figli che siano in condizioni di disabilità grave con certificazione Legge 104, articolo 3, comma 3;
• lavoratori con disabilità in situazione di gravità;
• caregivers familiari.
Inoltre, viene specificato che nessun lavoratore o lavoratrice può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro, nel caso in cui faccia richiesta di lavoro agile.
Allegati i due messaggi dell’Inps relativi alle nuove misure (n. 3066 del 4.08.2022 e n. 3096 del 5.08.2022) e il Decreto n. 105/2022, Vi ricordiamo che la nuova normativa è attiva dallo scorso 13 agosto.
Scarica QUI il Messaggio Inps relativo ai congedi.
Scarica QUI il Messaggio Inps relativo ai Permessi Legge 104.
Scarica QUI il Dlgs 105