Il 9 novembre scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 la Legge 156/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto legge n.121 del 10 settembre 2021 recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.
Il testo contiene, tra l’altro, alcune misure che interessano nello specifico le persone con disabilità, il contrasto alle discriminazioni, la parità di genere, illustrate di seguito.
L’articolo 1, ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 2-bis prevede le seguenti modifiche al Codice della strada:
- le parole “utente debole”, sono sostituite da “utente vulnerabile” e le parole “disabili in carrozzella” sono sostituite da “persone con disabilità”;
- si stabilisce che i Comuni possano riservare spazi per la sosta, cosiddetti ‘permessi rosa’, anche alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini di età fino a due anni, nonché ai veicoli adibiti al trasporto scolastico;
- si prevede il divieto di qualunque pubblicità sulla strada e sui veicoli che proponga messaggi sessisti, o violenti, o stereotipi di genere offensivi, o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso, dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere, alle abilità fisiche e psichiche. La violazione del divieto è sanzionata sul piano pecuniario e con la diffida alla rimozione;
- si prevede che la violazione del divieto di sosta o di fermata negli spazi riservati alle donne in stato di gravidanza o ai genitori con bambini di età fino a due anni, muniti di cosiddetto ‘permesso rosa’, sia sanzionata con il pagamento di una somma da euro 80 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per gli altri veicoli;
- si modificano le sanzioni relative all’utilizzo degli spazi di sosta per le persone con disabilità. In particolare, si aumenta la sanzione da 168 a 672 euro (la sanzione era da 87 a 344 euro) per chi utilizza questi spazi senza autorizzazione e la sanzione da 87 a 344 euro (la sanzione era da 42 a 173 euro) per chiunque usi gli spazi, pur avendone diritto, senza osservare le condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione rilasciata. A decorrere dal 1° gennaio 2022, si autorizzano, inoltre, i veicoli di persone con disabilità muniti del relativo contrassegno a sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli spazi loro riservati. Nell’eventualità in cui, da questa misura, derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, gli stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate;
- si prevede che gli enti proprietari della strada possano allestire spazi per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età non superiore a due anni. L’autorizzazione all’utilizzo di detti spazi è autorizzata dal Comune di residenza. Per l’utilizzo degli spazi senza autorizzazione è prevista la sanzione da 87 a 344 euro. Per chiunque usa gli spazi, pur avendone diritto, senza osservare le condizioni e i limiti indicati nell’autorizzazione rilasciata è prevista una sanzione da 42 a 173 euro.
L’articolo 1, al comma 2 modifica l’articolo 1 della legge 178/2020, proroga dal 30 giugno al 31 ottobre 2021 il termine per l’emanazione delle ordinanze relative alla realizzazione degli spazi di sosta, al fine di richiedere i contributi del Fondo volto a incentivare la sosta gratuita per le persone con diminuita capacità motoria da parte dei Comuni. Tra l’altro, vengono inclusi anche i genitori con bambini di età non superiore a due anni tra i soggetti che possono utilizzare gratuitamente gli spazi di sosta realizzati con i contributi concessi ai Comuni ed erogati dal predetto Fondo. Le risorse del Fondo in esame possono anche essere utilizzate per consentire la sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli spazi loro riservati. Si prevede, infine, che il decreto, con cui sono definiti i criteri di determinazione dell’importo del contributo, nonché le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo stesso, sia emanato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto anche con il Ministro per le disabilità.
L’articolo 1, al comma 6 ter, estende il cosiddetto buono taxi, ampliando la platea di destinatari della misura – prevista nell’art. 200-bis del decreto legge n. 34 del 2020 per alcune categorie – alle donne in gravidanza e alle persone con età pari o superiore ai 65 anni, estendendo, nei limiti delle risorse assegnate, la facoltà di spesa degli Enti locali in favore delle predette categorie. Una quota pari al 5% delle risorse assegnate può inoltre essere utilizzata dai Comuni per finanziare le spese necessarie per promuovere e attivare la misura.
L’articolo 1 bis, al comma 1, dispone che, per il riconoscimento delle agevolazioni relative all’acquisto di veicoli, i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, abilitati alla guida, presentino soltanto una copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissioni mediche locali. Il comma 2 demanda i conseguenti aggiornamenti e adeguamenti del decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1986 a un emanando decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.
DI seguito, alcune misure nel dettaglio:
Agevolazioni fiscali sui veicoli:
In sede di conversione è stato inserito un comma che semplifica le procedure di accesso alle agevolazioni fiscali sui veicoli (IVA agevolata, detrazione Irpef, esenzione bollo e imposte di trascrizione) per le persone con disabilità che siano titolari di patente con obbligo di adattamenti alla guida.
Per ottenere le agevolazioni, fino ad ora, andavano presentate sia la patente di guida da cui risultasse l’obbligo di adattamenti che un verbale di invalidità o di handicap (104/1992) da cui si evidenziasse la natura motoria della menomazione.
Il comma approvato prevede che in questi casi sia sufficiente la presentazione della patente di guida con obbligo di adattamenti al veicolo. La disposizione diventerà applicativa dopo l’approvazione di uno specifico decreto ministeriale correttivo.
Gratuità dei parcheggi:
Tale gratuità è prevista per le persone con disabilità titolari di contrassegno parcheggiare a titolo gratuito negli stalli delimitati da linea blu.
L’ultima legge di stabilità (legge 178/2020, art. 1, comma 819) ha previsto un fondo di 3 milioni per il 2021 e 6 per l’anno prossimo a favore dei comuni che provvedano a istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità e contrassegno speciale o delle donne in stato di gravidanza. I contribuiti potevano essere richiesti dai comuni per le relative ordinanze adottate entro fine giugno. La legge di bilancio prevedeva un decreto interministeriale di riparto fra i comuni al momento ancora non pubblicato. Il decreto legge aveva lasciato il fondo immutato, spostando la data delle ordinanze a fine ottobre e aveva aggiunto due elementi di novità.
Il primo è che non ci si riferisce più solo a persone con disabilità e donne in stato di gravidanza, ma anche ai genitori di bambini fino ai due anni. Il secondo è che sul fondo possono valere anche quelle ordinanze che prevedono, se vogliono, l’uso gratuito degli stalli su linea blu nel caso che i parcheggi riservati siano occupati. Ipotesi comunque futura e dalle modalità tutt’altro che omogenee a livello nazionale.
In sede di conversione è stato approvato un emendamento che aggiunge un comma molto più stringente e che non necessita di interventi regolatori da parte dei Comuni: “ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.
La norma conserva immutate l’innalzamento delle sanzioni per l’indebita occupazione degli stalli riservati. La sanzione raddoppia passando a cifre comprese fra i 168 euro e i 672 euro per chi non è in possesso del contrassegno. Ma viene aumentata anche la sanzione per chi, pur essendo in possesso del contrassegno non rispetta le regole (fra gli 87 e i 344 euro). Ricordiamo che è già prevista anche la decurtazione di due punti sulla patente e, se il comune lo prevede, la rimozione del veicolo “abusivo”. Restano invece immutate le sanzioni per chi parcheggia su rampe, scivoli e attraversamenti pedonali (fra gli 87 e i 344 euro).
Nel testo vengono approvate anche le modifiche di “utente debole della strada” ridefinito “vulnerabile” e “disabili in carrozzella” ridefiniti “persone con disabilità”.