Messaggio INPS n. 1667 del 23/4/2021 relativo alle istruzioni operative per il riconoscimento delle tutele per i lavoratori “fragili” e per quelli sottoposti a provvedimenti di quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, alla luce delle novità introdotte dal DL n. 41 del 22 marzo 2021, (decreto Sostegni).
Con il comma 1, lettera a), dell’articolo 15 del suddetto decreto, sono state estese le tutele per i lavoratori fragili e per quelli in quarantena e sono state fornite ulteriori precisazioni, sulle quali il messaggio INPS fornisce alcune indicazioni, anche in riferimento a modifiche normative e alle indicazioni ricevute dai Ministeri vigilanti.
Tutela i lavoratori “fragili”:
• Periodo di riconoscimento tutela. La misura che prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera per i lavoratori “fragili”, che non possono svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile (anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto), viene estesa fino al 30 giugno 2021 (l’INPS riconosce quindi tale tutela dal 17 marzo 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021).
• Periodo di comporto. Il periodo di assenza da lavoro non è computato ai fini del termine massimo previsto per il comporto, sulla base degli specifici contratti di riferimento.
• Tutela previdenziale. La tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS comporta il riconoscimento della prestazione economica entro i limiti del periodo massimo indennizzabile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore di appartenenza del lavoratore (C.C.N.L.).
Tutela quarantena:
• Provvedimento operatore di sanità pubblica. A decorrere dal 1° gennaio 2021, decade l’obbligo per il medico curante di indicare, nel certificato di malattia, l’indicazione degli estremi del provvedimento (emesso dall’operatore di sanità pubblica) che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
• Validità misure organizzative Regioni. Per la gestione dei certificati giacenti pervenuti nel corso del 2020, le misure organizzative adottate da alcune Regioni (ordinanze e deliberazioni di Giunta regionale) per affidare esplicitamente ai medici di famiglia la competenza alla disposizione dell’isolamento per quarantena dei lavoratori, equiparando la certificazione prodotta dagli stessi al provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, possono considerarsi valide. È possibile, inoltre, sanare le certificazioni di malattia, carenti di provvedimento dell’operatore di sanità pubblica, nella presunzione che le stesse siano state redatte dai medici curanti sulla base di indicazioni anche informali delle AA.SS.LL. o a fronte di accertamento circa l’esito positivo a tampone molecolare o test rapido.
Stanziamenti economici
Poiché le misure (di cui al citato articolo 26) sono configurate a tetto di spesa, l’INPS riconosce le indennità economiche per le tutele, entro i limiti di spesa, così suddivisi:
• Per il 2020, per le tutele dei lavoratori fragili e dei lavoratori in quarantena, sono stati stanziati 663,1 milioni di euro complessivi.
• Per il 2021, per le tutele dei lavoratori fragili, sono stati stanziati 282,1 milioni di euro
Per le ulteriori tutele, l’INPS si fa riserva di fornire successive indicazioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri. Nel messaggio precisa, tuttavia, che “resta inteso che la malattia sarà comunque tutelata secondo gli strumenti ordinari previsti dall’ordinamento”.
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