Con il messaggio n. 3350 dello scorso 12 settembre, l’Inps sollecita tutti i percettori di pensione di invalidità e assegno sociale, che non abbiano provveduto a presentare la propria dichiarazione dei redditi dal 2018 a oggi, a inoltrare la documentazione reddituale, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per la fruizione delle prestazioni.

Entrambe le prestazioni assistenziali sono legate al reddito e la richiesta è rivolta a coloro i quali non siano tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate o non la comunichino integralmente.

In seguito alla ricezione della nota di preavviso di sospensione, a mezzo raccomandata da parte dell’Istituto, l’interessato ha 60 giorni di tempo per la comunicazione.

Nel caso di mancato riscontro, l’Inps provvede alla sospensione delle spettanze economiche con azzeramento della prima rata utile e invia una seconda raccomandata agli interessati.

Trascorsi ulteriori 120 giorni dalla data di sospensione, la prestazione viene revocata e sarà calcolato il debito relativo all’anno di reddito non dichiarato (dal 2018 al 2022).

Per i soggetti, invece, che non abbiano compiuto 80 anni di età al 31 dicembre 2018 e che siano beneficiari dell’assegno sociale ordinario/pensione sociale o dell’assegno sociale sostitutivo, l’Inps procede alla sospensione della prestazione relativamente agli anni di reddito 2018 (non dichiarati) con conseguente recupero delle prestazioni pagate e non dovute, trascorsi 60 giorni dal sollecito.

Invitiamo pertanto a indirizzare tutte le pensionate e i pensionati presso le sedi del nostro Patronato ITAL UIL per assistenza nella compilazione della specifica domanda telematica di “Ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10 bis D.L. 207/2008”.

Leggi QUI il Messaggio Inps