L’Inps ha pubblicato una nuova circolare che illustra le indicazioni relative alle novità normative in materia di permessi della L.104 e al congedo straordinario che sono stati introdotti dal decreto legislativo n. 10 del 30 giugno 2022.

In particolare:

  •  l’articolo 33 della legge n. 104/1992, elimina il principio del “referente unico dell’assistenza” con riferimento alla fruizione dei permessi, che prevedeva che un solo lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – potesse fruire dei 3 giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Con l’introduzione di questa modifica, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.
  •  il comma 5 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, introduce il “convivente di fatto”

Tra i soggetti individuati in via prioritaria ai fini della concessione del congedo straordinario. Qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia in essere la convivenza con la persona disabile a cui si presta assistenza, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Allo scopo, il richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda che provvederà a instaurare la convivenza con la persona disabile in situazione di gravità entro l’inizio del periodo di congedo richiesto e a conservarla per tutta la durata dello stesso.

Congedo straordinario l’INPS specifica:

  •  alla domanda di permesso da parte di ogni richiedente, deve essere allegata la dichiarazione del soggetto disabile che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza;
  •  il provvedimento di autorizzazione – inviato dall’Inps al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente – preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.

Le novità introdotte non modificano il diritto del lavoratore in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri alternativi. Rimane confermata la possibilità della contemporanea fruizione dei permessi, e nello stesso mese, da parte del lavoratore con disabilità grave  e dei soggetti che gli prestano assistenza.

 

La circolare INPS, in ultimo, chiarisce anche alcuni dettagli in merito alla cumulabilità di permessi e congedo. Vengono in particolare chiarite le regole di cumulabilità tra:

  •  giorni di permesso mensili (art. 33, comma 3, legge n. 104/1992);
  •  prolungamento del congedo parentale (art. 33 del decreto legislativo n. 151/2001);
  •  ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale (art. 42, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001).

La fruizione di questi tre benefici in favore della stessa persona con disabilità grave, deve intendersi non cumulativa nell’arco del mese. Perchè si tratta di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza alla persona disabile in situazione di gravità.