Il 30 novembre sono stati approvati in Commissione al Senato gli emendamenti al Decreto fiscale che modificano due commi della Legge 118/1971, recente oggetto di interpretazione restrittiva da parte dell’Inps, anche sulla base dei pronunciamenti della Corte di Cassazione.
Ciò significa che viene ripristinato l’assegno di invalidità civile per gli invalidi parziali che prestano attività lavorativa, purché il reddito annuo non superi i 4.931,00 euro.
Come ricorderete, lo scorso 14 ottobre l’Inps aveva pubblicato il messaggio n. 3945, in cui ribadiva il requisito dell’inattività lavorativa per poter percepire l’assegno mensile di invalidità civile.
Si chiude una vicenda che oltre a sanare un vulnus normativo, per i cittadini disabili rappresenta una importante forma di socialità vincolata all’impegno lavorativo.
02/12/2021