Prestazione Universale: il messaggio Inps: L’INPS nei giorni scorsi ha emanato il messaggio n. 2821del 26 settembre 2025 relativo ai ratei maturati e non riscossi della Prestazione Universale

Con tale messaggio si forniscono indicazioni operative per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa definita “assegno di assistenza” della Prestazione Universale, pari a 850 euro, in caso di decesso dell’interessato.

L’Istituto precisa, che in caso di decesso del beneficiario dell’“assegno di assistenza”, le rate della prestazione maturate e non riscosse devono essere liquidate agli eredi del de cuius, previa rendicontazione della spesa sostenuta, secondo le regole generali in materia di Prestazione Universale.

La liquidazione avviene a seguito della presentazione di specifica domanda telematica da parte degli eredi secondo le modalità operative che verranno fornite con successivo messaggio a seguito del rilascio della specifica procedura.

L’erede deve rendicontare la spesa

Ai fini della percezione dei ratei maturati dell’assegno di assistenza, l’erede deve rendicontare la spesa sostenuta dal deceduto beneficiario della Prestazione Universale:

  • nel caso di assunzione di lavoratore domestico, mediante l’allegazione in procedura della copia del contratto di lavoro (qualora non già allegato precedentemente) e delle copie delle buste paga quietanzate intestate al de cuius;
  • nel caso di servizi di assistenza, mediante l’allegazione della copia delle fatture regolarmente quietanzate intestate al de cuius.

L’importo dei ratei maturati viene liquidato per tutte le mensilità spettanti e non erogate precedentemente a seguito della verifica della corretta rendicontazione della spesa sostenuta.

Per quanto attiene al mese del decesso, il rateo della prestazione può, comunque, essere erogato per intero, previa regolare rendicontazione, fino all’ammontare massimo di 850 euro, anche se il decesso interviene nel corso del mese.

Relativamente alla quota fissa corrispondente all’indennità di accompagnamento si rinvia, invece, alle indicazioni fornite in tema di pagamento agli eredi delle eventuali quote maturate e non riscosse da parte del de cuius