Guida Agenzia Entrate tutte le agevolazioni per le persone con disabilità: la dichiarazione dei redditi 2025 (relativa all’anno d’imposta 2024) offre diverse opportunità fiscali alle persone con disabilità, che devono affrontare condizioni di salute complesse, croniche o rare.

L’Agenzia delle Entrate ha riunito tutte le istruzioni in un corpus organico di guide, articolato per tematiche, utile per orientarsi tra spese detraibili, oneri deducibili e crediti d’imposta.

Tra tutte le voci della dichiarazione, quella sanitaria è certamente la più ricorrente e per le persone con disabilità o con patologie rare, la normativa fiscale prevede agevolazioni specifiche che vanno oltre la detrazione standard.

Tutte le spese sanitarie sostenute sono detraibili al 19% per la parte che eccede 129,11 euro. Le principali voci agevolabili sono:

  • visite mediche, analisi cliniche, prestazioni chirurgiche, cure odontoiatriche e farmaci;
  • acquisto o noleggio di ausili tecnici e informatici, protesi, apparecchi per la deambulazione, il sollevamento o la locomozione;
  • spese per assistenza specifica (infermieri, logopedisti, fisioterapisti) e trasporto in ambulanza;
  • interventi su ascensori o rampe interni all’abitazione se finalizzati alla mobilità del disabile;
  • prestazioni rese da ONLUS o soggetti con fini assistenziali, anche se non accreditati SSN.

Si ricorda che non sono più detraibili, dal 1° gennaio 2019, le spese per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali.

In caso di disabilità riconosciuta, la detrazione si applica sull’intero importo sostenuto, senza soglie né limitazioni di reddito.

Le spese sanitarie relative a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (come molte malattie rare e croniche) sono detraibili, anche se sostenute per familiari non fiscalmente a carico, fino a un massimo annuale di 6.197,48 euro, purché strettamente correlate a tali patologie e non rimborsate da altre fonti.

In tutti i casi è indispensabile conservare:

  • fatture, ricevute fiscali o scontrini con l’indicazione della natura del bene o servizio;
  • la certificazione di disabilità (invalidità civile, handicap L.104, inabilità, ecc.);
  • prova del pagamento con strumenti tracciabili, tranne per farmaci, dispositivi medici e prestazioni rese da strutture pubbliche o accreditate.

Le agevolazioni fiscali si ampliano per includere il supporto alla qualità di vita e dal 2024 è stato introdotto un credito d’imposta per le spese sostenute per fruire di Attività Fisica Adattata (AFA).

Sono ammesse all’agevolazione le attività svolte presso strutture autorizzate, condotte da personale qualificato (laureati in Scienze Motorie con formazione dedicata), ma solo se prescritte da uno specialista del SSN o convenzionato, su base clinica documentata.

È necessario conservare:

  • il certificato medico che prescrive l’attività fisica adattata;
  • le ricevute dei pagamenti effettuati con strumenti tracciabili;
  • una relazione dell’operatore che ha erogato il servizio, con dettagli sul programma svolto.

Sebbene non pensate in via esclusiva per persone con disabilità o malattie rare, le spese scolastiche possono assumere rilievo se collegate a percorsi educativi speciali o frequenza di istituti con servizi aggiuntivi.

In particolare, per i minori o i maggiorenni con Disturbi Specifico dell’Apprendimento (DSA), sono detraibili le spese per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici, di specifiche riabilitazioni o per l’uso di specifici software, come menzionato anche nella guida dedicata alle spese di istruzione.

è indispensabile conservare in tutti i casi:

  •  le ricevute o quietanze di pagamento, effettuate con strumenti tracciabili (bonifico, PagoPA, carta);
  • la dichiarazione della scuola o dell’ente gestore (mensa, trasporto, gite) che specifichi causale, importo e beneficiario;
  •  eventuali documenti che attestino l’esclusione di cumulabilità con altre agevolazioni, come le erogazioni liberali a favore della stessa scuola.

Chi presenta il modello 730/2025 può dedurre i contributi versati per:

  • personale addetto all’assistenza personale di soggetti non autosufficienti (badanti), entro un tetto annuo di 2.100 euro e solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro;
  • contributi previdenziali obbligatori versati per lavoratori domestici, nei limiti previsti dalla normativa;
  • quote versate a fondi sanitari integrativi, se riconosciuti dal Ministero della Salute e finalizzati a prestazioni non garantite dal SSN.

La deduzione spetta anche quando la spesa è sostenuta per un familiare, purché rientri tra quelli indicati all’art. 433 del Codice Civile.

Occorre conservare:

  • ricevute di pagamento tracciabile con estremi di chi presta l’assistenza e del beneficiario;
  • documentazione che attesti lo stato di non autosufficienza (certificato medico);
  • eventuale dichiarazione che identifichi la natura del servizio, nel caso di cooperative o agenzie interinali.

Inoltre, è possibile indicare nella propria dichiarazione dei redditi i premi versati per specifici contratti assicurativi che abbiano finalità di tutela in caso di disabilità, invalidità o non autosufficienza.

L’Agenzia delle Entrate dedica una guida ad hoc a questi casi, distinguendo le agevolazioni in base a tre diversi codici da riportare nella dichiarazione:

  • Codice 36: riguarda i contratti contro il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, stipulati anche all’estero. La detrazione spetta per un importo massimo di 530 euro. È fondamentale che il contratto separi eventuali componenti non detraibili e che i pagamenti siano tracciabili.
  • Codice 38: copre i premi assicurativi destinati alla tutela di persone con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992). La detrazione si applica fino a 750 euro e può essere richiesta anche se il beneficiario non è l’assicurato, purché si tratti di un familiare a carico. In assenza di indicazione esplicita nella polizza, è necessaria un’autocertificazione del beneficiario.
  • Codice 39: riguarda le assicurazioni che coprono il rischio di non autosufficienza negli atti della vita quotidiana (alimentarsi, igiene, vestirsi, deambulare). È detraibile un premio massimo di 1.291,14 euro, ma solo se il contratto rispetta precise condizioni: durata vitalizia, impossibilità di recesso da parte della compagnia e rispondenza al DM 22 dicembre 2000.

In tutti i casi è necessario conservare:

  • il contratto assicurativo e le attestazioni della compagnia,
  • le ricevute di pagamento effettuate con strumenti tracciabili,
  • eventuali certificazioni integrative (come la dichiarazione di disabilità grave).

La detrazione spetta anche in presenza di contratti collettivi (es. stipulati dal datore di lavoro), a condizione che si possa individuare chiaramente il soggetto assicurato e che il contribuente abbia sostenuto il relativo onere economico.

Anche gli interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità dell’abitazione possono rappresentare una spesa importante per chi vive con disabilità motorie o sensoriali.

Chi presenta il modello 730/2025 può portare in detrazione al 50% le spese sostenute per opere e installazioni volte alla rimozione delle barriere architettoniche nell’unità immobiliare destinata a uso abitativo, fino a un tetto di 96.000 euro per immobile, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Le tipologie di intervento ammessi, così come specificato nella guida dedicata, comprendono:

  • installazione di ascensori e montacarichi interni o esterni all’abitazione, conformi al DM 236/1989;
  • realizzazione di rampe o piattaforme elevatrici che agevolino l’accesso alle parti comuni e private;
  • adozione di ausili tecnologici per l’autonomia domestica (sensori, comandi vocali, impianti domotici).

Per il riconoscimento dell’agevolazione è necessario produrre:

  • fatture e bonifici “parlanti” contenenti causale del versamento, dati fiscali del beneficiario e del fornitore, riferimento normativo;
  • asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza dei lavori ai requisiti tecnici previsti;
  • attestazione dell’impresa esecutrice e, dove richiesto, comunicazione all’ENEA delle caratteristiche energetiche dell’intervento.

In ultimo, sono detraibili le spese sostenute per:

  • servizi di interpretariato destinati a persone sorde: detrazione del 19% della spesa sostenuta, purché effettuata con strumenti tracciabili e fornita da professionisti qualificati;
  • mantenimento del cane guida per persone non vedenti: detrazione forfettaria riconosciuta senza necessità di documentare la spesa, ma solo in presenza di certificazione di cecità assoluta o parziale.

È importante conservare:

  • le fatture o ricevute per i servizi di interpretariato, con indicazione del professionista, della prestazione resa e della modalità di pagamento;
  • il certificato di disabilità visiva, per poter fruire della detrazione forfettaria per il cane guida.

Di seguito vi indichiamo il link della guida dell’Agenzia delle Entrate per la consultazione: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/tutte-le-agevolazioni-della-dichiarazione-2025

Gli interessati possono rivolgersi al CAF Uil per la dichiarazione dei redditi e per tutte le informazioni necessarie. Trova QUI la sede più vicina!