La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 94 del 2025 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 16, della Legge n. 335 del 1995 (c.d. Riforma Dini), nella misura in cui escludeva l’Assegno Ordinario di Invalidità dall’accesso all’integrazione al trattamento minimo quando calcolato interamente con sistema contributivo.
Di conseguenza anche chi percepisce un assegno di invalidità ordinaria, basato sul sistema contributivo, avrà diritto a un’integrazione che garantisca un livello minimo di reddito, finanziata dalla fiscalità generale e non esclusivamente dai contributi previdenziali.
È utile ricordare che l’assegno ordinario di invalidità (AOI) è una prestazione temporanea erogata dall’INPS ai lavoratori con riduzione della capacità lavorativa inferiore a un terzo.
L’assegno ordinario di invalidità ha una durata iniziale di tre anni e viene rinnovato ogni tre anni, previa verifica dei requisiti sanitari e contributivi. Dopo tre rinnovi consecutivi, l’assegno diventa definitivo. Al raggiungimento dell’età pensionabile, l’assegno si trasforma in pensione di vecchiaia.
Con questa pronuncia, anche chi riceve l’assegno calcolato esclusivamente con il sistema contributivo avrà diritto a un’integrazione al minimo vitale, garantita dalla fiscalità generale. La Corte ha motivato questa decisione affermando che l’invalidità lavorativa deve essere tutelata come una condizione di vulnerabilità, e non può essere trattata esclusivamente come una questione previdenziale basata sui contributi versati.
La decisione della Corte Costituzionale avrà effetto a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, senza effetti retroattivi.
I beneficiari che rientrano in questa casistica possono rivolgersi agli uffici del patronato ITAL UIL per il riconoscimento dell’integrazione.