È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre scorso il testo del Decreto Legge n. 146/2021 convertito in Legge n.215/2021, inerente “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (il cosiddetto Decreto Fiscale), dove all’articolo 12 ter si rispristina il requisito che permette agli invalidi parziali che lavorano di ricevere l’assegno.
La norma recepisce le istanze presentate dalla UIL Pensionati congiuntamente alla UIL a seguito della revisione da parte dell’INPS, conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione, che escludeva dal beneficio dell’assegno mensile gli invalidi civili parziali che svolgevano un’attività lavorativa parziale.
In particolare, si mantiene il diritto all’assegno mensile di invalidità parziale (invalidi tra il 74 e il 99%), anche in presenza di una persona invalida che svolge una attività lavorativa entro il limite reddituale di 4.931 euro annui.
Con questo articolo, consultabile QUI , si pone rimedio al problema venutosi a creare circa il riconoscimento dello stato di inattività lavorativa per poter mantenere il diritto all’assegno mensile di invalidità.
Infatti, escludere dall’assegno di invalidità parziale le persone fragili inserite nel mondo del lavoro, tra l’altro con un reddito modestissimo, è un’insopportabile penalizzazione per i lavoratori con disabilità con un conseguente disincentivo al lavoro.
Come sostenuto più volte, al nostro Paese servono vere politiche di inclusione lavorativa volte a sostenere concretamente il reddito e la professionalità di tutti i lavoratori con disabilità.