L’INPS ha pubblicato la circolare (Circolare numero 39 del 04-04-2023) nella quale fornisce indicazioni amministrative per i dipendenti del settore privato sulle disposizioni previste ai permessi Legge 104/1992, a seguito della revisione normativa introdotta con il Dlgs 105/2022.
La circolare fornisce istruzioni in particolare riguardo le novità che interessano: i permessi della Legge 104; il prolungamento del congedo parentale; il congedo straordinario.
Il Dlgs 105/2022 ha modificato il comma 3 dell’articolo 33 della legge 104, sostituendolo con un nuovo comma. Il quale ha eliminato il principio del referente unico, ovvero la possibilità riservata esclusivamente ad un unico familiare di usufruire dei permessi della legge 104 per assistere il familiare con handicap grave.
Con l’eliminazione di questo principio, il diritto sarà allargato a più persone.
È quindi consentito a più familiari di usufruire, alternativamente tra loro, dei permessi per assistere il medesimo familiare. Sempre entro il limite massimo dei tre giorni mensili complessivi.
Prima di questa modifica, era consentita l’alternanza solo ai genitori che dovessero assistere un figlio, mentre ora la possibilità viene allargata a tutti gli aventi diritto.
Ad esempio: due fratelli, entrambi lavoratori dipendenti, possono richiedere il permesso di assistere la mamma disabile, la quale abbia ottenuto il riconoscimento della Legge 104 con articolo 3 comma 3, assentandosi alternativamente tra loro dal lavoro per un totale di tre giorni al mese complessivi.
Legge 104: domanda permesso e dichiarazione del soggetto
Nella circolare l’INPS ricorda che alla domanda di permesso da parte di ogni richiedente deve essere allegata la dichiarazione del soggetto disabile che indica l’intenzione di farsi assistere dal soggetto che presenta l’istanza.
Il provvedimento di autorizzazione, che l’INPS invierà al richiedente, al disabile grave e al datore di lavoro del richiedente, preciserà che la domanda è stata accolta nel limite massimo complessivo di giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza al disabile.
Le novità introdotte dal Dlgs 105/2022 non hanno modificato, invece, il diritto del lavoratore/trice in situazione di disabilità grave a fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33.
Ne deriva che rimane possibile la contemporanea fruizione, nello stesso mese, dei permessi da parte del lavoratore con disabilità grave per sé stesso e dei permessi da parte dei soggetti che prestano assistenza.
Scarica QUI la circolare INPS