il Senato della Repubblica il 20 dicembre scorso ha approvato in via definitiva il Disegno di Legge Delega al Governo in materia di disabilità.

Il testo normativo delega il Governo ad adottare, en­tro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il ri­ordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

I suddetti Decreti sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell’Autorità poli­tica delegata in materia di disabilità (Ministra per la Disabilità), di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il Ministro della Salute e con gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto di tali decreti.

Il Governo, nella predisposizione dei Decreti Legislativi, dovrà assicurare la leale collaborazione con le Regioni e gli Enti Locali e si avvarrà del supporto del­l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità.

I Decreti Legislativi intervengono progressivamente, nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:
· definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplifi­cazione della normativa di settore;

· accertamento della condizione di stabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;

· valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;

· informatizzazione dei processi valu­tativi e di archiviazione;

· riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;

· istituzione di un Garante nazionale delle disabilità;

· potenziamento dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dall’attuazione della Legge si provvede: con le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza; con le risorse disponibili nel PNRR per l’attuazione degli interventi rientranti nell’ambito del presente provvedimento; mediante la razionalizzazione e la ri­programmazione dell’impiego delle risorse previste, a legislazione vigente, per il settore della disabilità.