Prestazione universale: la guida operativa: il 21 febbraio 2025 scorso, è stato firmato un Decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze che disciplina le modalità di attuazione della prestazione.
Il Decreto è attualmente all’esame degli Organi di controllo per la registrazione (Corte dei Conti).
Nelle more della registrazione, l’INPS ha pubblicato un messaggio il n. 949, che illustra in termini operativi le modalità e le condizioni di accesso e di erogazione della prestazione, rivolgendosi ai potenziali destinatari e ai loro eventuali intermediari.
Il Messaggio dell’INPS specifica che per coloro che optano per la prestazione universale cessa l’erogazione di eventuali integrazioni regionali e locali.
In particolare, si specifica che l’opzione attiene esclusivamente agli eventuali ulteriori contributi erogati dagli ATS per remunerare il lavoro di cura svolto dagli operatori titolari di un rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore, o per l’acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell’assistenza sociale non residenziale (comma 164 Legge 234/221).
La scelta a favore della prestazione universale è reversibile e, pertanto, il beneficiario può rinunciare alla medesima con il conseguente ripristino dei suddetti contributi presentando specifica richiesta all’INPS.
Contestualmente, l’INPS comunica al competente ATS la rinuncia alla prestazione universale per assicurare il conseguente ripristino dei contributi integrativi erogati dagli ATS già riconosciuti in precedenza.
L’ATS provvederà a comunicare all’INPS l’esito del ripristino e la relativa decorrenza ai fini dell’eventuale pagamento della prestazione universale (quota integrativa), spettante per il periodo intercorrente fra la data di sospensione e la data di effettivo ripristino dei contributi integrativi già riconosciuti in precedenza.
Al fine di escludere la duplicazione di fruizione di prestazioni incompatibili, i titolari della prestazione universale, in sede di domanda, devono dichiarare di percepire o di non percepire altri contributi riassorbibili ai sensi dell’articolo 1, comma 164, della legge n. 234/2021.
Prestazione universale: i controlli
A seguito dell’invio della domanda verranno effettuati in automatico i controlli sui requisiti di accesso e, in particolare, verranno rilevati: la presa in carico della domanda, in caso di sussistenza dei requisiti, e l’inoltro della richiesta alla Commissione Medico Legale dell’INPS per l’individuazione del livello assistenziale gravissimo; l’invio alla Struttura territoriale INPS competente nelle ipotesi di insussistenza di uno o più requisiti.
L’invio alla Struttura territoriale INPS è previsto per tutte le ipotesi in cui la domanda non superi i controlli automatizzati e centralizzati.
In tali casi è la Struttura territoriale dell’INPS a effettuare le dovute ulteriori verifiche.
Se anche a seguito di tale ulteriore istruttoria non dovessero risultare soddisfatti i requisiti indicati dalla Legge, la Struttura territoriale INPS emette il provvedimento di rigetto della richiesta di prestazione.
Il richiedente la Prestazione Universale deve essere in possesso al momento della presentazione della domanda di un’attestazione ISEE sociosanitario ordinario (non ristretto), in corso di validità, non superiore a 6.000 euro.
Le scadenze
Per i soli mesi di gennaio e febbraio 2025 è possibile, in mancanza dell’ISEE sociosanitario dell’anno corrente valido, fare riferimento a quello con scadenza al 31 dicembre dell’anno precedente.
Dal mese di marzo, invece, il beneficiario deve obbligatoriamente essere in possesso dell’ISEE valido per l’anno in corso. Pena la sospensione dell’erogazione della prestazione.
Nelle ipotesi in cui il controllo automatizzato non intercetti un ISEE sociosanitario nello stato di “completa ed attestata”, la domanda viene inoltrata alla Struttura territoriale competente per le opportune verifiche.
La valutazione del «Livello di bisogno Assistenziale Gravissimo» è determinata sulla base di un doppio criterio. criterio sanitario, relativo alla compromissione della salute della persona con disabilità “di livello gravissimo”; criterio sociale, riguardo alle criticità e problematiche della condizione familiare e socioassistenziale del soggetto.
Per quanto attiene alla valutazione del criterio sanitario per il riconoscimento della “disabilità gravissima” la competenza è attribuita a un’apposita Commissione medica costituita, di norma, da tre medici individuati dal Responsabile del Centro Medico Legale dell’INPS competente per territorio.
Le commissioni sono presiedute da un medico dell’INPS specializzato in medicina legale.
Nel caso non sia disponibile un medico specializzato in medicina legale può essere nominato presidente un medico con altra specializzazione che abbia svolto attività per almeno tre anni in organi di accertamento dell’INPS in materia assistenziale o previdenziale.
La Commissione medica è da considerarsi valida quando è costituita da almeno i seguenti due medici: un presidente (responsabile del Centro Medico Legale o suo delegato) e un altro medico dell’INPS.
Ai fini della valutazione, la Commissione medica opera sulla base dei parametri stabiliti dall’articolo 3 del DM 26 settembre 2016.
La tipologia documentale che può essere utile ai fini della valutazione sanitaria è: assistenza specialistica ambulatoriale; percorso assistenziale integrato; cure palliative domiciliari; centro residenziale di Cure palliative – Hospice; assistenza ospedaliera; servizi di prestazione sociale.
La Commissione medica, se ritiene la documentazione insufficiente, può richiedere una integrazione documentale, ai fini di maggiore specificità ed esaustività rispetto al requisito della “continuità assistenziale”.
Prestazione universale: l’assegno di assistenza
La quota integrativa definita “assegno di assistenza” è finalizzata a remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici per almeno 15 ore settimanali, con mansioni di assistenza alla persona, titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore.
Oppure ad acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale, nel rispetto delle specifiche previsioni contenute nella programmazione integrata di livello regionale e locale.
I servizi che possono essere acquistati, e che non devono essere di natura sanitaria e infermieristica, sono:
- -per l’area socioassistenziale: servizi di cura e di igiene della persona. servizi di lavanderia. servizi per il confezionamento o la distribuzione di pasti a domicilio. servizi per la cura e l’aiuto nella gestione della propria abitazione. servizi per l’accompagnamento a visite. servizi per lo svolgimento di piccole commissioni. servizi per il disbrigo pratiche amministrative.
- -per l’area sociale: servizi mirati al sostegno relazionale per il mantenimento di relazioni sociali. servizi per l’aiuto al mantenimento di abilità pratiche. servizi di sostegno psicologico/educativo. servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza.
Le due modalità di spesa sono alternative e non possono essere utilizzate contemporaneamente all’interno dello stesso mese.