La pensione di reversibilità è una prestazione pensionistica erogata ai familiari superstiti di un pensionato o di una pensionata deceduti titolari di pensione diretta. Viene pagata con i contributi del deceduto o della deceduta. Non si tratta dunque di una prestazione assistenziale.

La pensione di reversibilità può essere richiesta da:

  • Il coniuge legalmente sposato o unito civilmente; il coniuge separato; il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
  • I figli minorenni.
  • I figli inabili al lavoro e a carico del deceduto a prescindere dall’età
  • i figli maggiorenni studenti fino a 26 anni (massimo) se iscritti all’università o a 21 anni (massimo) se iscritti a scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici.

La pensione di reversibilità può essere richiesta anche da:

  • I nipoti minorenni o maggiorenni, se inabili, a carico del nonno o della nonna defunti.
  • I genitori del pensionato deceduto (in assenza di coniuge e figli aventi diritto) purché non titolari di pensione e a carico del defunto.
  • I fratelli celibi o le sorelle nubili (in assenza di genitori) purché inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del pensionato deceduto.

Che importo della pensione spetta?

La pensione di reversibilità ha un importo pari a una quota percentuale della pensione del defunto. Le percentuali sono le seguenti:

Soggetti superstiti Percentuale
Coniuge solo 60%
Coniuge e un figlio 80%
Coniuge e due o più figli 100%

 

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, o i genitori o i fratelli o le sorelle, le percentuali sono le seguenti:

Soggetti superstiti Percentuale
Un figlio 70%
Due figli 80%
Tre o più figli 100%
Un genitore 15%
Due genitori 30%
Un fratello o una sorella 15%
Due fratelli o sorelle 30%

 

La pensione di reversibilità è cumulabile con i redditi del beneficiario.

Tuttavia, in presenza di altri redditi del coniuge superstite, l’importo della pensione spettante a quest’ultimo può subire riduzioni. In particolare, se la vedova o il vedovo possiedono redditi:

  • • Non superiori a tre volte il trattamento minimo Inps annuo, la pensione viene erogata per intero;
  • • tra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è ridotta del 25%;
  • • tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è ridotta del 40%;
  • • oltre le cinque volte il minimo annuo, la pensione è ridotta del 50%.

 

Non si procede a riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili. Inoltre, una norma di salvaguardia garantisce i pensionati che posseggono redditi in misura di poco superiore al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella in cui si colloca il reddito posseduto.

Quali sono i redditi influenti?

Si considerano influenti tutti i redditi assoggettati all’Irpef al netto dei contributi previdenziali, fatta eccezione per:

  • I trattamenti di fine rapporto e le loro eventuali anticipazioni;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • la pensione stessa e qualunque altra pensione ai superstiti di cui l’interessato possa essere titolare.

 

Per ottenere la pensione di reversibilità è necessario presentare la relativa domanda all’ente previdenziale di riferimento. Per presentare la domanda ci si può rivolgere al Patronato Ital Uil, verrai assistito con professionalità e gentilezza. Trova la sede più vicina visitando il sito www.italuil.it

Scarica QUI la guida alla pensione di reversibilità in formato Pdf.