La pensione di reversibilità è una prestazione pensionistica erogata ai familiari superstiti di un pensionato o di una pensionata deceduti titolari di pensione diretta. Viene pagata con i contributi del deceduto o della deceduta. Non si tratta dunque di una prestazione assistenziale.
La pensione di reversibilità può essere richiesta da:
- Il coniuge legalmente sposato o unito civilmente; il coniuge separato; il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- I figli minorenni.
- I figli inabili al lavoro e a carico del deceduto a prescindere dall’età
- i figli maggiorenni studenti fino a 26 anni (massimo) se iscritti all’università o a 21 anni (massimo) se iscritti a scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici.
La pensione di reversibilità può essere richiesta anche da:
- I nipoti minorenni o maggiorenni, se inabili, a carico del nonno o della nonna defunti.
- I genitori del pensionato deceduto (in assenza di coniuge e figli aventi diritto) purché non titolari di pensione e a carico del defunto.
- I fratelli celibi o le sorelle nubili (in assenza di genitori) purché inabili al lavoro, non titolari di pensione e a carico del pensionato deceduto.
Che importo della pensione spetta?
La pensione di reversibilità ha un importo pari a una quota percentuale della pensione del defunto. Le percentuali sono le seguenti:
Soggetti superstiti | Percentuale |
Coniuge solo | 60% |
Coniuge e un figlio | 80% |
Coniuge e due o più figli | 100% |
Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, o i genitori o i fratelli o le sorelle, le percentuali sono le seguenti:
Soggetti superstiti | Percentuale |
Un figlio | 70% |
Due figli | 80% |
Tre o più figli | 100% |
Un genitore | 15% |
Due genitori | 30% |
Un fratello o una sorella | 15% |
Due fratelli o sorelle | 30% |
La pensione di reversibilità è cumulabile con i redditi del beneficiario.
Tuttavia, in presenza di altri redditi del coniuge superstite, l’importo della pensione spettante a quest’ultimo può subire riduzioni. In particolare, se la vedova o il vedovo possiedono redditi:
- • Non superiori a tre volte il trattamento minimo Inps annuo, la pensione viene erogata per intero;
- • tra tre e quattro volte il minimo annuo, la pensione è ridotta del 25%;
- • tra quattro e cinque volte il minimo annuo, la pensione è ridotta del 40%;
- • oltre le cinque volte il minimo annuo, la pensione è ridotta del 50%.
Non si procede a riduzioni quando nel nucleo familiare superstite, avente diritto alla pensione, ci sono figli minori, studenti o inabili. Inoltre, una norma di salvaguardia garantisce i pensionati che posseggono redditi in misura di poco superiore al limite massimo della fascia immediatamente precedente quella in cui si colloca il reddito posseduto.
Quali sono i redditi influenti?
Si considerano influenti tutti i redditi assoggettati all’Irpef al netto dei contributi previdenziali, fatta eccezione per:
- I trattamenti di fine rapporto e le loro eventuali anticipazioni;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- la pensione stessa e qualunque altra pensione ai superstiti di cui l’interessato possa essere titolare.
Per ottenere la pensione di reversibilità è necessario presentare la relativa domanda all’ente previdenziale di riferimento. Per presentare la domanda ci si può rivolgere al Patronato Ital Uil, verrai assistito con professionalità e gentilezza. Trova la sede più vicina visitando il sito www.italuil.it
Scarica QUI la guida alla pensione di reversibilità in formato Pdf.