La Quattordicesima (il suo nome corretto è Somma aggiuntiva) è una prestazione che viene corrisposta al pensionato o alla pensionata una volta l’anno, nella maggioranza dei casi con la mensilità di luglio. Per questo viene comunemente chiamata Quattordicesima.

È stata introdotta nel 2007 e successivamente ampliata dal 2017. È il frutto delle rivendicazioni della Uilp, della Uil e del Sindacato confederale per recuperare il potere d’acquisto delle pensioni previdenziali di importo più basso. Risponde a principi di equità, valorizza gli anni di lavoro e i contributi, non penalizza le donne. Oggi chiediamo che sia ulteriormente ampliata la platea dei beneficiari e che sia innalzato l’importo a chi già la riceve, utilizzando un meccanismo analogo a quello applicato a partire dal 2017.

La Quattordicesima, a chi spetta?

La Quattordicesima spetta alle pensionate e ai pensionati titolari di pensioni previdenziali che abbiano compiuto 64 anni di età e il cui reddito complessivo non superi determinati limiti, ossia:

  • Fino a 1,5 volte il Trattamento minimo Inps.
  • Tra 1,5 volte e 2 volte il Trattamento minimo.

La legge di bilancio 2017 ha infatti esteso, a partire dal 2017, il diritto alla Quattordicesima, nella misura prevista fino al 2016, a chi ha un reddito complessivo compreso tra 1,5 volte e 2 volte il Trattamento minimo. E ha incrementato del 30% l’importo per chi già la riceveva, e cioè per chi ha un reddito complessivo inferiore o pari a 1,5 volte il trattamento minimo. Il Trattamento minimo nel 2023 è pari a 563,74 euro mensili.

La Quattordicesima spetta alle pensionate e ai pensionati titolari di una pensione a carattere previdenziale a carico:
• dell’Assicurazione generale obbligatoria;
• delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’Ago gestite da Enti pubblici di previdenza obbligatoria.
Si tratta quindi di pensioni che nascono da una posizione assicurativa previdenziale, compresa la Gestione separata. A partire da luglio 2023, la Quattordicesima spetta anche ai titolari di pensione ex Inpgi 1.
Possono essere pensioni di qualsiasi tipo: vecchiaia, anzianità, superstiti, pensione di inabilità, assegno di invalidità previdenziale, pensione supplementare.
Sono esclusi invece tutti trattamenti assistenziali puri, come la pensione sociale, l’assegno sociale, i trattamenti per invalidi civili, ciechi e sordomuti.
Sono escluse anche le pensioni delle Casse libero professionali e di Enasarco e le pensioni erogate esclusivamente da Istituti previdenziali esteri.

Qual è l’importo?

L’importo della Quattordicesima varia in funzione dell’anzianità contributiva complessiva della pensione, o delle pensioni, del titolare. Gli anni di contribuzione variano per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi. Si considerano i contributi di qualsiasi genere: obbligatori, volontari, figurativi, ricongiunti, da riscatto.

L’importo varia anche in base alla fascia di reddito, a seconda che i redditi siano entro 1,5 volte il Trattamento minimo, oppure siano compresi tra 1,5 volte e 2 volte il Trattamento minimo.

 

Tab. 1

Con reddito annuo fino a 1,5 volte il Trattamento minimo

(nel 2023 fino a 10.992,93 euro*)

Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti Anni di contribuzione per lavoratori autonomi Somma aggiuntiva
Fino a 15 anni Fino a 18 anni 437euro
Oltre 15 anni e fino a 25 anni Oltre 18 anni e fino a 28 anni 546 euro
Oltre 25 anni Oltre 28 anni 655 euro

 

* Fino a questo limite di reddito, la Quattordicesima spetta per intero. È poi prevista una clausola di salvaguardia, per cui oltre tale reddito l’aumento è corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del limite di reddito incrementato della somma aggiuntiva spettante, differenziata a seconda degli anni di contribuzione e della tipologia di lavoro, dipendente o autonomo.

 

Tab. 2

Con reddito annuo tra a 1,5 volte e 2 volte il Trattamento minimo

(nel 2023 da 10.992,94** fino a 14.657,24 euro*)

Anni di contribuzione per lavoratori dipendenti Anni di contribuzione per lavoratori autonomi Somma aggiuntiva
Fino a 15 anni Fino a 18 anni 336 euro
Oltre 15 anni e fino a 25 anni Oltre 18 anni e fino a 28 anni 420 euro
Oltre 25 anni Oltre 28 anni 504 euro

 

* Fino a questo limite di reddito, la Quattordicesima spetta per intero. È poi prevista una clausola di salvaguardia, per cui oltre tale reddito l’aumento è corrisposto in misura parziale, fino a concorrenza del limite di reddito incrementato della somma aggiuntiva spettante, differenziata a seconda degli anni di contribuzione e della tipologia di lavoro, dipendente o autonomo.

** Questo importo va poi incrementato delle somme necessarie per ottemperare alla clausola di salvaguardia.

Quali sono i redditi rilevanti?

Per verificare il diritto alla Quattordicesima occorre considerare tutti i redditi personali, di qualsiasi natura e quindi: il reddito assoggettabile all’Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali; i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta definitiva; i redditi soggetti a imposta sostitutiva dell’Irpef; i redditi conseguiti all’estero o in Italia presso Enti o Organismi internazionali; i redditi esenti da imposte.

Il reddito dell’eventuale coniuge non è preso in considerazione.

Non sono inoltre rilevanti ai fini del diritto alla Quattordicesima:

  • i trattamenti di famiglia;
  • l’importo aggiuntivo;
  • l’indennità di accompagnamento, l’indennità per non vedenti e sordomuti;
  • le pensioni di guerra;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • i redditi a tassazione separata, quali il trattamento di fine rapporto, la buonuscita, le competenze arretrate;
  • i sussidi dei Comuni e di altri Enti erogatori.

La Quattordicesima non costituisce reddito, né ai fini fiscali né ai fini previdenziali e assistenziali (con esclusione delle maggiorazioni sociali per un importo annuo pari a 156 euro). Non è tassata e non concorre a far superare il limite di reddito stabilito, qualora il beneficiario sia fiscalmente a carico del coniuge o di altro contribuente. La Quattordicesima non è soggetta a perequazione automatica.

Come viene erogata la Quattordicesima?

Il pagamento è effettuato d’ufficio dall’Inps sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che rientrano nei limiti reddituali stabiliti e che alla data del 30 giugno hanno una età maggiore o uguale a 64 anni. Chi matura i requisiti anagrafici dopo il 30 giugno riceve la Quattordicesima il dicembre successivo. La Quattordicesima è riconosciuta in via provvisoria ai soggetti per i quali sono disponibili i dati reddituali nelle banche dati dell’Inps. Viene successivamente verificata dall’Inps, sulla base dei redditi consuntivi, non appena disponibili.

Dopo le verifiche reddituali, in caso di somme eventualmente non dovute, l’Inps effettua il recupero degli indebiti. L’Inps invia ai pensionati per i quali risultano somme da recuperare apposita comunicazione per raccomandata, con l’indicazione degli importi risultati indebiti e delle modalità di recupero degli indebiti stessi.

Cosa fare se non riceve la Quattordicesima?

La comunicazione del pagamento della Quattordicesima è riportata sul cedolino di pensione e sul modello ObisM.

Se a luglio non si riceve la Quattordicesima e:

  • si hanno 64 anni di età;
  • si ha una pensione da lavoro o di reversibilità;
  • si ha un reddito individuale complessivo annuo inferiore a 15.161 euro.

Attenzione! Si potrebbe averne diritto!

È bene rivolgersi alla Uilp o al Patronato Ital Uil per verificare se si ha diritto alla Quattordicesima e per presentare la eventuale domanda di ricostituzione.

Visitando il sito www.italuil.it è possibile trovare la sede più vicina.

 

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