Incremento pensioni trattamento minimo, che cos’è?

Con la rata di luglio 2023, l’Inps corrisponde un incremento transitorio sulle pensioni di importo pari o inferiore al Trattamento minimo Inps.

L’incremento è stato previsto dalla Legge di bilancio 2023 con decorrenza gennaio 2023, ma viene corrisposto a luglio, in ritardo, anche per difficoltà interpretative e attuative della norma. Con la rata di luglio sono quindi pagati gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023, o dalla decorrenza della pensione, se successiva.

L’incremento è temporaneo ed è riconosciuto in via eccezionale per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, compresa la tredicesima.

L’incremento è attribuito d’ufficio dall’Inps.

L’importo è evidenziato con apposite note sul modello ObisM e sul cedolino mensile di pensione.

L’incremento è riconosciuto ai titolari di trattamenti pensionistici di importo mensile complessivamente pari o inferiore al Trattamento minimo Inps.

Il Trattamento minimo nel 2023 è pari a 563,74 euro mensili.

Qualora l’importo complessivo di pensione in pagamento sia superiore all’importo del Trattamento minimo, ma inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.

L’incremento è attribuito sia alle pensioni integrate al Trattamento minimo, anche in misura parziale o cristallizzata, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al Trattamento minimo.

Nel caso di pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

L’incremento spetta ai titolari di trattamenti previdenziali assoggettabili a Irpef.

Sono escluse le prestazioni assistenziali e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

Incremento pensioni trattamento minimo: quali le percentuali?

Per l’anno 2023 l’incremento è pari:

  • all’1,5% del trattamento pensionistico complessivo spettante, per i soggetti di età inferiore a 75 anni;
  • al 6,4% del trattamento pensionistico complessivo spettante, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

Qualora il beneficiario compia 75 anni nel corso del 2023, l’incremento è adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

Per l’anno 2024 l’incremento è pari:

  • al 2,7%, indipendentemente dall’età.

Per calcolare l’incremento massimo mensile, la base di calcolo è rappresentata dall’importo del Trattamento minimo, rispettivamente degli anni 2023 e 2024.

Per quanto riguarda il 2023, la base di calcolo è quindi 563,74 euro. Di conseguenza, l’incremento massimo mensile per l’anno in corso è pari a:

  • 8,46 euro, per i soggetti di età inferiore a 75 anni.
  • 36,08 euro, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni.

Gli importi dell’incremento massimo mensile per l’anno 2024 saranno determinati in sede di rinnovo delle pensioni per lo stesso anno.

Quali pensioni si considerano per il diritto al beneficio?

Per la verifica del diritto al beneficio (e quindi per individuare i titolari di trattamento pensionistico cui attribuire l’incremento) sono prese in esame le pensioni assoggettabili a Irpef erogate dall’Inps o da Enti diversi dall’Inps per i quali è indicata l’assoggettabilità al regime di perequazione cumulata.

Vanno considerate anche le pensioni del Fondo clero, dell’ex Enpao, le pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva che risultino incomplete.

Sono invece escluse dal calcolo per il diritto al beneficio le prestazioni fiscalmente non imponibili (ad esempio la Quattordicesima); le prestazioni a carattere assistenziale; le prestazioni di accompagnamento a pensione; le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative.

L’incremento pensioni trattamento minimo è fiscalmente imponibile ed è pertanto assoggettato alla tassazione corrente e certificato nella Certificazione unica (CU) dell’anno di riferimento.

L’incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito

L’incremento non rileva ai fini della rivalutazione delle pensioni.

Ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024, il trattamento pensionistico complessivo di riferimento va quindi considerato al netto dell’incremento transitorio, i cui effetti in ogni caso cessano rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

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