Cedolino di pensione dicembre 2025: La data di pagamento: Il pagamento avverrà con valuta 2 dicembre.

Cedolino pensione dicembre: la quattordicesima

Con la rata di dicembre 2024, viene posta in pagamento la somma aggiuntiva per la seconda platea del 2024, la quattordicesima.

La quattordicesima è pagata ai titolari di pensione che:

  • abbiano raggiunto il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) nel secondo semestre del 2024;
  • siano diventati titolari di pensione nel corso del 2024;
  • abbiano una pensione da lavoro o di reversibilità;
  • abbiano un reddito annuo individuale inferiore a 15.161 euro.

Il pagamento viene effettuato d’ufficio in via provvisoria, in attesa della verifica, che sarà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali a consuntivo.

Se non hai ricevuto la quattordicesima ma ritieni di averne diritto, puoi presentare apposita domanda di ricostituzione rivolgendoti all’Ital Uil.

Cedolino pensione di dicembre: l’importo aggiuntivo:

Sulla rata di dicembre, ai titolari di pensioni delle gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti, il cui importo complessivo non superi il trattamento minimo e i cui redditi soddisfino le condizioni previste, è stato corrisposto l’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto dal 2001 dalla legge n. 388/2000,

Si ricorda che il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale, in attesa della verifica che verrà effettuata successivamente sulla base dei dati reddituali.

Assistenza fiscale: conguagli da modello 730/2024

Anche a dicembre possono essere ancora effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 rettificativi e integrativi, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per INPS come sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti a INPS dall’Agenzia delle Entrate, secondo le tempistiche dettate dalla stessa.

Sul rateo di pensione di dicembre si procede:

  • al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
  • alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente, se non è stato possibile concludere il recupero rateale entro il mese di novembre.