Con le modifiche normative introdotte nel 2010 con la Legge N.122 – relativa alla comunicazione della situazione reddituale – viene posto in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l’obbligo di dichiarare all’Istituto previdenziale la propria situazione reddituale attraverso la presentazione all’Amministrazione finanziaria della dichiarazione dei redditi (modello 730 o unico) ovvero mediante dichiarazione diretta all’Inps del modello RED. Pertanto a partire dalla campagna RED 2015 (riferita ai redditi del 2014) l’Inps non provvede più ad inviare il modello RED ai pensionati interessati.
A seguito di un incontro avvenuto lo scorso 21 settembre tra Inps e sindacati dei pensionati l’Istituto previdenziale si era impegnato a prevedere modalità semplificate di dichiarazione per quella platea assai numerosa di pensionati che per gli anni 2014 – 2015 hanno dichiarato zero redditi oltre a quelli da pensione e che hanno mantenuto invariata la condizione reddituale anche per l’anno 2016, rassicurando, inoltre, che non sarebbe stata prevista alcuna sanzione qualora i pensionati avessero deciso di non presentare la dichiarazione reddituale. Nelle settimane seguenti l’Inps ha invece inviato ai pensionati una lettera non conforme a quanto concordato nel corso dell’incontro.
L’Inps aveva inoltre precisato che per tali soggetti non era possibile scaricare dal portale dell’Istituto la stringa escludendo così la possibilità di presentare il modello RED tramite i CAF.
Dopo varie sollecitazioni dei sindacati dei pensionati l’Inps ha ripristinato quanto concordato nel corso dell’incontro del 21 settembre e con il messaggio n. 3980 del 13 ottobre 2017, ha fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di acquisizione semplificata delle dichiarazioni dei redditi dei pensionati specificando che:
1- non dovranno presentare la dichiarazione all’Istituto i pensionati che hanno dichiarato zero redditi per gli anni 2014 – 2015 e che hanno mantenuto la stessa condizione per l’anno 2016;
2- dovranno presentare la dichiarazione reddituale all’Istituto i pensionati che nel 2016 hanno avuto redditi che incidono sulle prestazioni.
Sia per i pensionati che, pur non essendo tenuti, ritengano necessario confermare all’Inps l’assenza di redditi per il 2016 sia per quelli al punto 2, la presentazione della dichiarazione reddituale dovrà avvenire tramite il servizio “RED semplificato” entrando nel sito INPS con PIN dispositivo e SPID tramite il Contact Center Multicanale oppure rivolgendosi alla sede Inps più vicina.
Per i pensionati appartenenti alla platea sopra descritta che non vogliono avvalersi dei canali Inps, l’Ital Uil – in sinergia con la Uil Pensionati – mette a disposizione le proprie sedi di Patronato al fine di rendere l’informativa relativa ai redditi attraverso la presentazione all’Istituto di una domanda di ricostituzione reddituale.
Il termine previsto per la comunicazione della situazione reddituale è il 15 febbraio 2018.