A cura della Uil Pensionati nazionale, la sesta uscita dei ‘Quaderni Disabilità’: un approfondimento sull’Invalidità civile:
L’INVALIDITÀ CIVILE
GLI INVALIDI CIVILI
Si definisce invalido civile un cittadino affetto da malattie e menomazioni permanenti e croniche (sia di natura fisica, che psichica o intellettiva), che riducono la capacità lavorativa oltre il 33%.
Non rientrano tra gli invalidi civili:
• gli invalidi di guerra,
• gli invalidi del lavoro;
• gli invalidi per servizio.
I BENEFICI
A seconda della percentuale di invalidità riconosciuta è possibile ottenere alcuni benefici, sia per la salute che in ambito lavorativo (fino al 33% non invalido):
• dal 34%: concessione gratuita di ausili e protesi, subordinata alle patologie indicate nel verbale di invalidità;
• dal 46%: oltre al punto precedente, iscrizione nelle liste di collocamento mirato;
• dal 50%: oltre ai punti precedenti, congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL;
• dal 67%: oltre ai punti precedenti, esenzione parziale del pagamento del ticket sanitario per visite specialistiche, esami di laboratorio e diagnostica strumentale;
• dal 74%: oltre ai punti precedenti, erogazione dell’assegno mensile, se in possesso dei requisiti. Possibilità di richiedere l’Ape sociale;
• 100%: oltre ai punti precedenti, escluso l’assegno mensile, erogazione della pensione di inabilità (nel rispetto dei limiti reddituali) ed esenzione del ticket farmaci;
• 100% più indennità di accompagnamento: tutti i punti precedenti con l’assegno dell’indennità.
CHE COS’È L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO
E’ un sostegno economico mensile di euro 522,10 pagato dall’Inps, corrisposto alle persone riconosciute totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza un accompagnatore o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Per usufruirne, chi ha tra i 18 e i 67 anni, deve avere un grado di disabilità riconosciuta pari al 100%. Per i minorenni e gli ultrasessantacinquenni tale percentuale non è necessaria, ma dipende dalla capacità di autonomia. L’indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità (senza diritto alla tredicesima) a prescindere dall’età dell’invalido e dal reddito suo e del proprio nucleo familiare. Inoltre, è esente da Irpef.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
Si perde il diritto all’indennità di accompagnamento se:
• si è ricoverati gratuitamente (per un periodo superiore ai 30 giorni) presso istituti di cura, la cui retta è a carico dello Stato o Ente Pubblico (anche se si effettuano versamenti supplementari per ottenere un trattamento migliore);
• si percepisce indennità di frequenza;
• già riconosciuti invalidi per cause di guerra, lavoro o servizio (in questi casi si ha diritto a specifiche indennità).
L’indennità di accompagnamento è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa ed è cumulabile con:
• pensione di inabilità;
• pensione per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
ALTRI BENEFICIARI
L’indennità di accompagnamento spetta anche:
• ai cittadini sottoposti a chemioterapia o altre terapie in regime di day hospital, che non possono recarsi autonomamente in ospedale;
• ai minorenni incapaci di camminare senza un accompagnatore e bisognosi di assistenza continua;
• ai malati di Alzheimer e affetti da sindrome di Down;
• ai malati di epilessia;
• ai cittadini che, pur in grado di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, sono affetti da gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva.
CHE COS’È L’INDENNITÀ DI FREQUENZA
E’ un riconoscimento economico di euro 287,09 rivolto ai minori di anni 18 con disabilità, mirato a sostenere l’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi attraverso un contributo per le spese legate alla frequenza di una scuola, pubblica o privata, o di un centro specializzato per terapie o riabilitazione.
I beneficiari, minorenni ipoacusici o con difficoltà a svolgere in autonomia le funzioni proprie dell’età, devono rispettare il limite di reddito annuo di euro 4.931,29.
L’indennità viene corrisposta per un massimo di 12 mensilità, ma è limitata alla effettiva durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico (di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna) e ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
REQUISITI
Per il diritto all’indennità di bisogna dimostrare la frequenza:
• continua o periodica di centri ambulatoriali, diurni o semi-residenziali, pubblici o privati, purché convenzionati, specializzati nel trattamento terapeutico, riabilitativo o di recupero di minori disabili;
• di scuole pubbliche o private di ogni ordine a grado a partire dagli asili nido;
• di centri di formazione o addestramento professionale, pubblici o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento sociale.
Inoltre è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
• stato di bisogno economico;
• cittadinanza italiana;
• per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
• per i cittadini stranieri non comunitari: permesso di soggiorno di almeno 1 anno;
• residenza stabile e abituale sul territorio italiano.
TRASFORMAZIONE
La prestazione, come indicato, spetta sino al 18° anno. Raggiunta la maggiore età, qualora sussistano le condizioni, l’interessato può conseguire l’assegno mensile di invalidità o la pensione di inabilità civile, a seconda del grado di invalidità riconosciuto. Si ricorda, a tal fine, che i cittadini possono presentare la relativa domanda entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età.
INCOMPATIBILITÀ CON ALTRI TRATTAMENTI
L’indennità di frequenza è incompatibile con:
• qualsiasi forma di ricovero;
• l’indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
• l’indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
• la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
• l’indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.
È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
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Quaderni Disabilità n. 6, “Invalidità civile” – A cura della Uil Pensionati