A cura della Uil Pensionati, la prima uscita dei “Quaderni Disabilità”: un approfondimento sulle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
“LE BARRIERE ARCHITETTONICHE”
CHE COSA SONO LE BARRIERE ARCHITETTONICHE?
Quando si parla di barriere architettoniche, sia in ambito pubblico che privato, ci si riferisce a:
• ostacoli fisici che creano disagio alla mobilità, soprattutto per le persone che hanno capacità motorie ridotte o limitate, in forma temporanea o permanente;
• ostacoli che limitano o impediscono il comodo e sicuro utilizzo di attrezzature e componenti;
• la mancanza di accorgimenti segnaletici che dovrebbero permettere l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo, in particolare per le persone non vedenti, ipovedenti e per i sordi.
Esempi comuni di barriera architettonica sono: scalini, porte strette, pendenze eccessive, spazi ridotti, sentieri di ghiaia o a fondo dissestato, marciapiedi senza rampe, un corrimano o un segnale visivo posizionati a un’altezza sbagliata, un segnale sonoro mancante…
CONTRIBUTO STATALE PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI
PRIVATI
Per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati è previsto un contributo (Legge n. 13 del 9 gennaio 1989) erogato dal Comune di residenza. E’ concesso per realizzare le seguenti opere:
• rimozione di una o più barriere di accesso all’immobile o alla singola unità immobiliare (per esempio ascensori e montacarichi);
• rimozione di una o più barriere per la fruibilità e la visitabilità dell’alloggio;
• realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO
Hanno diritto a presentare la domanda di contributo:
– i cittadini disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti;
– coloro che abbiano a carico persone con disabilità permanente;
– i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari;
– i centri o gli istituti residenziali se gli immobili sono destinati all’assistenza di persone con disabilità.
COSA FARE PER OTTENERE IL CONTRIBUTO
Per accedere al contributo è necessario che il cittadino disabile (o il tutore o chi ne esercita la patria potestà) presenti domanda in carta da bollo da 16 euro al Sindaco del Comune in cui si trova l’immobile di residenza entro il 1° marzo di ogni anno, allegando: • descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;
• certificato medico in carta semplice (rilasciato da qualsiasi medico o dalla ASL competente nel caso di invalidità totale), che attesti l’handicap, indichi le patologie e le correlate difficoltà alla mobilitazione, l’eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente (le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all’immobile ove risiede il richiedente);
• autocertificazione nella quale si indichi l’ubicazione dell’immobile dove si risiede e l’oggetto dell’intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all’esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Le richieste di contributo per l’eliminazione delle barriere architettoniche vengono considerate valutando i seguenti criteri di precedenza:
• i soggetti riconosciuti invalidi al 100% con difficoltà motorie hanno la precedenza nella graduatoria per l’ottenimento del contributo;
• le erogazioni vengono effettuate considerando l’ordine cronologico di ricezione delle richieste di contributo da parte del Comune.
L’interessato deve dichiarare che gli interventi per cui si chiede il contributo non siano già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.
La domanda tuttavia perde efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell’interessato in altra dimora).
Le domande non soddisfatte nell’anno in corso per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi: non sarà quindi necessaria una nuova verifica di ammissibilità.
QUANDO VIENE EROGATO IL CONTRIBUTO
Dopo la presentazione della domanda, il Comune effettua un accertamento per verificarne l’ammissibilità.
Il contributo viene determinato sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate con regolare fattura. Eventuali acconti al fornitore per la realizzazione delle opere di abbattimento possono essere pagati da parte del richiedente anche prima della presentazione della domanda, poiché vengono comunque inseriti nel computo finale di spesa. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del Comune e invia il resoconto alla Regione, che determina le esigenze complessive di tutte le province e trasmette al Ministero dei Lavori Pubblici la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo annuale previsto dal Governo per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici.
Il contributo viene erogato al richiedente entro 60 giorni dalla presentazione della fattura, dopo la conclusione dei lavori.
Ricordiamo che non sono contemplate le ristrutturazioni edilizie e la costruzione ex novo di ambienti. MISURA
DEL CONTRIBUTO
Gli importi del contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati sono così erogati:
• per una spesa fino a euro 2.582,28 è concesso un contributo pari alla spesa effettivamente sostenuta;
• per una spesa da euro 2.582,28 a euro 12.911,42 è concesso un contributo di euro 2.582,28 più il 25% della rimanente spesa che eccede i primi 2.582,28 euro (esempio. Per una spesa sostenuta di Euro 7.746,85, il contributo viene calcolato come segue: Euro 2.582,28 + Euro 1.291,14 (che è pari al 25 % dei rimanenti 5.164,56 euro));
• per una spesa da euro 12.911,42 a euro 51.645,69 è concesso un contributo di 5.164,56 euro più il 5% della spesa che eccede i primi 12.911,42 euro (esempio. Per una spesa sostenuta di Euro 28.405,12, il contributo viene calcolato come segue: Euro 5.164,56 + Euro 774,68 (che è pari al 5% dei rimanenti 15.493,70 euro)).
COME PROCEDERE ALL’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE IN UN CONDOMINIO
Per ottenere l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni del condominio è necessario seguire la seguente procedura:
• segnalazione all’assemblea condominiale della propria esigenza, che deve essere presentata con una richiesta formale e per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento; nella richiesta è bene suggerire un preventivo delle possibili soluzioni e degli eventuali costi;
• deliberazione dell’assemblea condominiale in merito alla richiesta della persona con disabilità entro tre mesi dalla presentazione della domanda. (La Legge 220/2012 sulla riforma del condominio;
• ha modificato in parte la Legge 13/89 incrementando le maggioranze assembleari per la delibera di interventi finalizzati ad abbattere tali barriere, e portandole alla metà più uno sia dei partecipanti all’assemblea sia dei millesimi).
La deliberazione può:
1. avere esito positivo: prevede che ciascun condomino si assuma in parte proporzionale le spese da sostenere;
2. 2. autorizzare la realizzazione dell’opera a condizione che il richiedente si assuma l’onere di tutte le spese;
3. 3. avere esito negativo (o non rispondere entro il termine dei 3 mesi): in questo caso i richiedenti possono «installare a proprie spese, servo-scala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare l’ampiezza delle porte d’accesso, al fine di rendere più agevole l’accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garage» (ai sensi dell’articolo 2, comma 2°, della Legge n. 13 del 9 gennaio 1989).
AGEVOLAZIONE FISCALE PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
Oltre la possibilità di ottenere un contributo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, lo Stato riconosce al cittadino disabile anche un’agevolazione fiscale, concessa sotto forma di detrazione Irpef pari: • al 50% (da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro), se la spesa è stata sostenuta fino al 31 dicembre 2020;
• al 36% (da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro), se la spesa è stata effettuata dal 1° gennaio 2021. (vedi di seguito superbonus 110% in presenza di lavori trainanti).
La detrazione indicata non è fruibile contemporaneamente a quella del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona disabile ed è prevista solo per interventi sugli immobili finalizzati a favorire la mobilità interna ed esterna del cittadino disabile.
La detrazione, inoltre, non è applicabile per l’acquisto di strumenti o beni mobili, anche se favoriscono la comunicazione e la mobilità del cittadino disabile. Per esempio, non rientrano nell’agevolazione i telefoni e i dispositivi viva voce, gli schermi a tocco, i computer o le tastiere espanse. Per questi beni è già prevista la detrazione Irpef del 19%, poiché rientrano nella categoria dei sussidi tecnici e informatici.
Si ricorda che per l’acquisto di mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili viene applicata l’aliquota “Iva agevolata del 4%” (anziché quella ordinaria del 22%).
IMPORTANTE
I contributi statali concessi dalla Legge 13/89 sono cumulabili con le agevolazioni concesse a qualsiasi titolo (quindi anche con le detrazioni IRPEF del 19% o del 50%) purché l’erogazione complessiva, pari alla somma del contributo legge 13/89 e delle detrazioni IRPEF, non superi la spesa effettivamente sostenuta.
NOVITA’ INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021: SUPERBONUS 110% PER LA RIMOZIONE
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Con la legge di Bilancio 2021 ci sono importanti novità per ciò che riguarda le detrazioni fiscali nel caso vengano eseguiti interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche .
La nuova Manovra economica riconosce il Superbonus 110% in caso di spese sostenute per ascensori, montacarichi e ogni altro strumento anche di robotica che sia volto a migliorare comunicazione e mobilità delle persone affette da un grave handicap.
Affinché si possa fruire della maxi agevolazione è necessario che il lavoro venga eseguito congiuntamente a un intervento trainante, come definito dal Decreto Rilancio che introduce il Superbonus 110% (quindi, unitamente a “interventi di isolamento termico delle superficie opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti”).
Le opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono infatti considerati interventi minori (cosiddetti trainati) che non possono beneficiare dell’aliquota pari al 110% se non eseguiti contestualmente a quelli principali.
Anche per questi lavori trainati è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura. Per queste tipologie di interventi avranno diritto alla detrazione potenziata anche le persone over 65.
In caso di lavori volti alla eliminazione delle barriere architettoniche vale inoltre la nuova durata del Superbonus 110% prevista dalla Legge di Bilancio 2021.
Il termine è stato infatti spostato al 30 giugno 2022.
QUADRO STORICO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Legge 30 marzo 1971, n. 118 “Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati e invalidi civili”, articolo 27 “Barriere architettoniche e trasporti pubblici”.
E’ l’articolo 27 della legge, che norma per la prima volta l’esigenza dell’abbattimento delle barriere architettoniche e dell’accessibilità ai trasporti pubblici per le persone con difficoltà motorie.
Nonostante siano passati 50 anni, sono ancora molte le difficoltà che le persone disabili incontrano ogni giorno in termini di accesso agli edifici e ai trasporti pubblici (centri sanitari, uffici postali, banche, mostre, cinema, ristoranti, metropolitane, tram…).
DPR 27 aprile 1978, n. 384 – Regolamento di attuazione dell’articolo 27 della Legge del 30 marzo 1971, n. 118.
Il testo nasce per rendere attuativo l’articolo 27 della L. 118/1971. Ci si sofferma proprio sul superamento delle barriere architettoniche e si forniscono anche indicazioni dimensionali circa l’accessibilità delle strutture pubbliche con particolare attenzione verso quelle a carattere collettivosociale.
Vengono definite le caratteristiche dei percorsi pedonali e dei parcheggi negli spazi aperti. Le caratteristiche degli accessi, delle rampe, dei corridoi e delle porte negli spazi chiusi.
Il testo è stato abrogato dal DPR n. 503/1996.
Legge 28 febbraio 1986, n. 41 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
E’ l’articolo 32 della legge a chiarire che non possono essere approvati progetti di costruzione o ristrutturazione di opere pubbliche, che non siano a norma in materia di superamento delle barriere architettoniche. Il comma 21 parla per la prima volta di PEBA (piani di eliminazione delle barriere architettoniche); il comma 25 chiarisce l’esigenza dell’abbattimento delle barriere anche in tutte le strutture edilizie e i macchinari delle Ferrovie dello Stato.
Decreto Ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, è il decreto di attuazione della Legge 9 gennaio 1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
E’ ancora oggi la norma legislativa di riferimento per la progettazione di edifici pubblici. Pone l’accento su un tema fondamentale: le barriere architettoniche non sono solo quelle fisiche (risolvibili con una rampa d’accesso). Quando parliamo di barriera architettonica ci riferiamo a qualunque tipo di struttura, ostacolo, segnale che crei impedimento o renda inagibile o difficilmente fruibile un luogo o un servizio. Il Decreto 236/89 definisce tre concetti normativi fondamentali:
• Accessibilità: la possibilità, anche per persone con ridotta o limitata capacità motoria o sensoriale, di raggiungere un edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
• Visitabilità: la possibilità, anche per persone con ridotta o limitata capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione si intendono il soggiorno o la sala da pranzo dell’alloggio, dei luoghi di lavoro, dei servizi e dei luoghi di incontro.
• Adattabilità: la possibilità di modificare nel tempo a costi limitati lo spazio costruito, con l’obiettivo di renderlo del tutto fruibile e agevole anche da parte delle persone con ridotta o limitata capacità motoria o sensoriale.
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 – legge quadro per l’assistenza, l ‘integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.
La legge sottolinea l’esigenza di garantire:
• il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia;
• la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti;
• il perseguimento del recupero funzionale e sociale;
• la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione o esclusione sociale.
Il comma 2 dell’articolo 3 si sofferma sulla rimozione degli ostacoli per l’esercizio delle attività sportive, turistiche e ricreative; l’articolo 24 ribadisce l’esigenza dell’abbattimento delle barriere architettoniche; l’articolo 25 sottolinea l’importanza dell’accesso all’informazione radiotelevisiva e alla comunicazione telefonica; l’articolo 26 delega alle Regioni la disciplina delle misure con cui i comuni intervengono per garantire alle persone disabili la piena libertà di movimento sul territorio fruendo, alle stesse condizioni dei cittadini normodotati, dei servizi di trasporto collettivo.
DPR 24 luglio 1996, n. 503 – Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Il Decreto abroga il DPR 384/1978 e rimanda al DM 236/1989 per le disposizioni operative ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche, da applicarsi anche agli edifici e agli spazi pubblici.
DPR 6 giugno 2001, n. 380 – articolo 82 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”.
Il Decreto puntualizza che tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle diposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzo dell’opera da parte delle persone disabili, sono dichiarate inagibili. Decreto Ministeriale 28 marzo 2008, n. 114 “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”.
Il testo si propone come strumento per stimolare la riflessione su un tema la cui complessità viene spesso sottovalutata, per cercare di superare, per superare l’idea della semplice “messa a norma”, sottolineando come le problematiche legate all’accessibilità costituiscano la base stessa della progettazione e del restauro.
Scarica QUI il testo in pdf
Quaderni Disabilità n. 1, “Le barriere architettoniche” – A cura della Uil Pensionati