L’Inps, con il messaggio n.93 del 13 gennaio scorso fornisce chiarimenti dei benefici in favore di lavoratori disabili in situazione di gravità.
Nel messaggio si mette in evidenza come la sospensione delle visite per l’accertamento sanitario degli stati di invalidità e disabilità, determinata dalla fase emergenziale legata alla crisi epidemiologica da COVID-19, ha comportato il dilatarsi dei tempi di attesa per i cittadini e il moltiplicarsi delle domande dei benefici previsti per i portatori di handicap grave.
In particolare, ci si concentra sui permessi Legge 104/1992, nonché misure previste dall’articolo 42, del Dlgs 151/2001, inerenti il prolungamento del congedo parentale, i riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale e il congedo straordinario, presentate nelle more dell’iter sanitario di revisione.
Al riguardo, l’INPS specifica che, con la circolare n. 127 dell’8 luglio 2016 sono state fornite le istruzioni operative, finalizzate all’attuazione della disposizione normativa (Decreto Legge n. 90/2014), che prevede “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
Pertanto, anche nelle more dell’iter sanitario di revisione, è valido il riconoscimento del verbale di accertamento dell’handicap, ai fini della fruizione dei permessi da parte di lavoratrici e lavoratori già titolari dei benefici, in quanto precedentemente autorizzati alla fruizione degli stessi in base ad una prima domanda amministrativa, presentata quando il verbale non era ancora in stato di revisione.
Diversa è la situazione di prima concessione dei benefici in questione: in questo caso, infatti, non vi sono diritti già acquisiti.
Con riferimento a tale fattispecie l’INPS fornisce i seguenti chiarimenti.
La domanda presentata per richiedere la fruizione dei benefici da parte del lavoratore che non risulti precedentemente autorizzato alle prestazioni in questione (permessi, prolungamento del congedo parentale, riposi orari alternativi al prolungamento del congedo parentale, congedo straordinario), tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’accertamento sanitario, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, sarà accolta provvisoriamente in attesa della conclusione dell’iter sanitario di revisione.
Qualora all’esito della revisione sia confermato lo stato di disabilità con connotazione di gravità, in presenza degli altri requisiti normativamente previsti, la domanda sarà accolta con decorrenza dalla data di presentazione della relativa istanza.
Diversamente, qualora all’esito della revisione non risulti confermata la disabilità con connotazione di gravità, si procederà al recupero del beneficio fruito.
Leggi QUI il Messaggio Inps