Indennità d’accompagnamento: l’Inps con il messaggio n. 3347 del 26/09/2023 ha riconosciuto, conformandosi a un consolidato orientamento giurisprudenziale, il mantenimento del diritto all’indennità di accompagnamento anche in presenza di ricovero gratuito superiore ai 29 giorni, nell’ipotesi di non esaustività dell’assistenza fornita dalla struttura sanitaria, a fronte del rilascio di idonea documentazione da parte della struttura nella quale il soggetto sia stato ricoverato.
Nel Messaggio è indicato che l’indennità di accompagnamento non deve essere sospesa nel caso di invalido la cui incapacità di gestire le funzioni biologiche essenziali renda necessaria l’assistenza continua di un familiare o di un infermiere privato al fine di garantire un’assistenza completa, anche di carattere personale, continuativa ed efficiente in ordine a tutti gli atti quotidiani della vita nonché, qualora la presenza del/dei genitore/i per l’intera giornata sia assolutamente necessaria, per il benessere fisico e relazionale del minore, utile alla migliore risposta ai trattamenti terapeutici.
A tal fine l’INPS fornisce indicazioni per la presentazione della dichiarazione di ricovero indennizzato in struttura pubblica. La dichiarazione deve essere presentata dagli utenti titolari di indennità di accompagnamento (o dall’amministratore di sostegno/rappresentante legale) al termine del periodo di ricovero di durata superiore a 29 giorni, rivolgendosi al Patronato ITAL-UIL o accedendo al sito dell’INPS.
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