Giovani con disabilità percettori dell’indennità di frequenza: l’INPS con il messaggio n. 1446 del 18 aprile scorso  fornisce indicazioni sulla procedura semplificata, riservata ai giovani con disabilità percettori dell’indennità di frequenza, per la fruizione dei benefici economici di invalidità, cecità e sordità civili, correlati al compimento della maggiore età.

Infatti, dall’anno 2014, al compimento dei 18 anni, un minore con disabilità, anche affetto da sindrome di Down o sindrome di talidomide, e già titolare di indennità di accompagnamento, non è più tenuto a presentare una nuova domanda di invalidità per poter continuare a percepire le prestazioni economiche correlate, che sono riconosciute senza ulteriori accertamenti sanitari.

Tuttavia, è necessario inviare all’INPS il modello AP70, per autocertificare i dati socio-economici necessari alla liquidazione della prestazione spettante al compimento dei 18 anni, ossia la pensione di inabilità, la pensione per cecità civile o la pensione per sordità.

Ricordiamo che i minori che percepiscono indennità di accompagnamento o indennità di comunicazione, nel momento in cui diventano maggiorenni, ricevono in automatico alcune prestazioni.

Nello specifico:

  • se titolari minorenni di indennità di accompagnamento per invalidità civile, percepiscono la
  • pensione di inabilità a favore dei cittadini maggiorenni totalmente inabili;
  • se titolari minorenni di indennità di accompagnamento per cecità civile, percepiscono la
  • pensione a favore dei cittadini maggiorenni ciechi assoluti;
  • se titolari minorenni di indennità di comunicazione, percepiscono la pensione a favore dei
  • cittadini maggiorenni sordi.

Occorre invece presentare una nuova domanda di invalidità, se si desidera ricevere un verbale sanitario con giudizio medico legale aggiornato alla maggiore età, anche ai fini dei benefici in tema di collocamento mirato.

Come sempre invitiamo a rivolgersi agli UfficiH e alle sedi ITAL UIL del territorio.