In Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il Riparto per l’annualità 2021 delle risorse del Fondo per assistenza persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Le risorse assegnate al Fondo per l’anno 2021 (Art.1) sono pari a euro 76.100.000, di cui 20.000.000 di euro conferiti dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, volti allo sviluppo e valorizzazione delle competenze e dell’autonomia, ai bisogni abitativi, all’inclusione e alla definizione di progetti personalizzati che includono anche il collocamento mirato o l’inserimento in programmi di politiche attive del lavoro.

A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna D della tabella 1 riportata sotto. La quota è calcolata sulla base della popolazione regionale nella fascia d’età 18-64 anni.

15 dei 20 milioni di euro di cui alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono specificamente destinati al rafforzamento dell’assistenza alle persone con disabilità grave, per l’attivazione dei progetti previsti dal Fondo, o analoghi, anche finanziati a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto, per la graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare.

Nel caso in cui, a livello regionale, gli obiettivi di assistenza alle persone con disabilità grave vengano raggiunti senza l’utilizzo, totale o parziale, delle risorse, le somme eccedenti sono allocate, secondo la priorità generale di cui all’art. 4, comma 2 del decreto 23 novembre 2016, in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino, con maggiore urgenza, degli interventi.

Le regioni procedono al trasferimento delle risorse agli ambiti territoriali entro sessanta dall’effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall’effettivo trasferimento delle risorse.

La programmazione degli interventi (Art.2) avviene attraverso gli indirizzi di programmazione (Allegato B), che devono contenere il quadro di contesto e le modalità di attuazione dell’integrazione sociosanitaria, le modalità di individuazione dei beneficiari, la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, la programmazione delle risorse finanziarie e le modalità di monitoraggio degli interventi.

La programmazione è comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla comunicazione della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Successivamente il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all’erogazione delle risorse una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione del programma attuativo, la coerenza con le finalità di cui all’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell’economia e delle finanze 23 novembre 2016.

La programmazione degli interventi si inserisce nella più generale programmazione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché nella programmazione degli interventi a valere sul Fondo per le non autosufficienze.

L’erogazione delle risorse (Art.3) di ciascuna annualità del Fondo è condizionata alla rendicontazione, da parte delle regioni, sugli utilizzi di almeno il 75% della quota relativa alla seconda annualità precedente su base regionale, ed eventuali somme non rendicontate dovranno comunque essere esposte entro la successiva erogazione nella specifica sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali.

Le regioni si impegnano a rilevare, ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche dei beneficiari per ogni tipologia di intervento e le soluzioni alloggiative finanziate al 31 dicembre di ciascun anno, inserendo le informazioni nella specifica sezione del Sistema informativo dell’offerta dei servizi sociali.

In sede di rendicontazione delle spese sostenute nell’anno 2020, laddove le amministrazioni destinatarie abbiano sostenuto specifiche spese legate all’emergenza COVID-19 (riorganizzazione dei servizi, approvvigionamento di dispositivi di protezione ecc.) possono includerle nella rendicontazione indipendentemente dall’annualità di riferimento, integrando la documentazione con una relazione che specifichi l’ammontare delle somme utilizzate, il periodo cui la spesa fa riferimento e la tipologia delle spese considerate.

 

Di seguito il link della Gazzetta Ufficiale:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/27/22A00445/sg