Sulla gazzetta ufficiale, serie generale n. 74 del 29 marzo 2022, è pubblicato il Decreto 9 febbraio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, recante la “Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità”. Obiettivo della Direttiva è quello di realizzare il monitoraggio dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità delle Amministrazioni dello Stato che coinvolgono le persone con disabilità rispettando i principi sanciti dalla Convenzione ONU.

Lo scopo della Direttiva è fornire alle amministrazioni destinatarie e a tutti i soggetti da queste delegati per l’attuazione del Piano, il quadro delle disposizioni rilevanti di cui tener conto nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, i principi-guida da assumere a base delle decisioni operative, la verifica e il rispetto nel corso dell’esecuzione di progetti e l’indicazione delle procedure di cui tenere conto per la valutazione del grado di inclusività che i progetti e le misure contribuiranno a incrementare.

La Direttiva individua quattro principi chiave a cui dovranno attenersi le Amministrazioni sia in fase di progettazione che in quella di attuazione dei progetti che riguardano: l’accessibilità; la progettazione universale (Design for All); la promozione della vita indipendente e sostegno alla autodeterminazione; il principio di non discriminazione, elementi, questi, sui quali l’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità predisporrà il monitoraggio.

L’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità ricopre pertanto, il ruolo di organo di monitoraggio e un ruolo essenziale nella fase attuativa del piano, risponde infatti, sia all’esigenza di dare impulso, attraverso un approccio massimamente orientato al mainstreaming della disabilità, che all’attuazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, per assicurare alle persone con disabilità, il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti e di tutte le libertà fondamentali.

Nell’Allegato, parte integrante del decreto, la Direttiva elenca in 6 punti le misure in materia di disabilità da adottare nel Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza:

punto 1. – in premessa, si riporta l’attenzione sulla trasversalità del PNRR che con differenti misure interessano le persone con disabilità e che comportano un impegno da parte di più amministrazioni competenti, ciò premesso, si rende opportuno adottare – su proposta del Ministro per le disabilità – il presente atto di indirizzo, al fine di favorire la condivisione di principi e procedure che, nella fase attuativa del Piano, consentiranno alle amministrazioni competenti di verificare ex ante, in fieri ed ex post il carattere inclusivo e non discriminatorio di ogni riforma o categoria di investimento.

punto 2. – richiamando il quadro normativo, sia nazionale che internazionale, che promuove la piena inclusione e integrazione delle persone con disabilità e la rimozione di tutti gli ostacoli di emarginazione e di esclusione sociale in tutti i campi sociali e relazionali, si sottolinea, con specifico riguardo alle procedure di gara dei progetti, all’attuazione di quanto disposto dalla legge 68/1999 e dell’art.47 della l. 108/2021, in materia di inclusione lavorativa e di pari opportunità per le persone con disabilità.

Altresì rilevante, per i servizi sociali territoriali, è il richiamo alla piena applicabilità della legge 328/2000, i cui principi rilevanti, di cui tenere conto in sede di attuazione del PNRR, sono quelli di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, per favorire la piena integrazione delle persone attraverso progetti individuali per garantire, qualità della vita e pari opportunità, prevenire eliminare o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

punto 3. – in materia di accessibilità le misure adottate nei progetti, devono mirare alla creazione di ambienti liberamente fruibili da tutti i cittadini a prescindere dalla loro condizione disabilitante, mediante l’abbattimento delle barriere fisiche e architettoniche tenendo in particolare considerazione il divario Nord/Sud e le aree interne. Inoltre, tutti gli investimenti in materia di cittadinanza digitale e digitalizzazione della PA, turismo e cultura, mobilità sostenibile, nei servizi di istruzione e di assistenza sanitaria territoriale, i progetti devono rispettare le sette declinazioni dei principi di equità, di non discriminazione, flessibilità, semplicità, fruibilità, percettibilità degli spazi e contenimento dello sforzo fisico.

Inoltre, in linea con le Missioni n. 5 e n. 6 del PNRR e con la ratio ispiratrice della legge 112/2016, le riforme e gli investimenti, devono tendere alla promozione della vita indipendente e al sostegno all’autodeterminazione promuovendo il pieno diritto di scelta delle persone con disabilità in ordine ai luoghi dove svolgere la propria esistenza, con l’obiettivo di contrastare l’isolamento, la segregazione e l’istituzionalizzazione delle persone con disabilità.

punto 4. – per incrementare il grado di inclusività e di non-discriminazione a favore dei soggetti con disabilità, nell’applicazione della direttiva, devono essere opportunamente salvaguardate e contemperate, le specificità che connotano particolari ambiti, quali il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, per ciò che afferisce ai correlati e necessari requisiti relativi a personale, mezzi e strumenti che ne estrinsecano la funzione ‘operativa’.

punto 5. – in attuazione delle Linee guida cui le Pubbliche amministrazioni devono conformarsi e assicurare la maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche, mantenendo un dialogo aperto, trasparente e regolare con i cittadini, le associazioni e la società civile, al fine di garantire che i processi di coinvolgimento diretti siano inclusivi, trasparenti ed efficaci. Pertanto, nella attuazione del PNRR, le amministrazioni titolari dovranno garantire forme adeguate di consultazione delle associazioni rappresentative delle persone con disabilità.

punto 6. – l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (OND), istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, svolge una funzione di monitoraggio sulla efficacia con cui sono declinati i principi richiamati dalla presente direttiva in ordine alle riforme previste nel PNRR nonché alle relative misure. Nella predisposizione degli atti di regolazione o gestione delle azioni di propria competenza, ogni Amministrazione responsabile dell’attuazione del Piano avrà cura di illustrare all’Osservatorio, ed in relazione a ciascuna riforma o categoria di investimenti, i risultati previsti e conseguiti in materia di inclusione e disabilità, nonché le modalità attraverso cui l’Amministrazione provvede ad assicurare il rispetto, l’attuazione e la verifica dei criteri e dei requisiti indicati nella presente direttiva. Qualora il rispetto dei criteri e dei requisiti previsti risulti impossibile o solo parziale, le amministrazioni avranno cura di fornire comunque all’Osservatorio ogni elemento utile a motivare la mancata o parziale applicazione della direttiva.

Il monitoraggio sarà svolto con modalità agili e funzionali all’adozione di eventuali correttivi, che comunque non ritardino l’avvio dei bandi/avvisi di competenza delle amministrazioni titolari degli interventi, basato su un set di specifici indicatori-obiettivo, che sarà successivamente definito nell’ambito della più generale costruzione del sistema di monitoraggio del PNRR.

Ogni Amministrazione responsabile di investimenti avrà cura di fornire, attraverso la compilazione di un Report previsionale da predisporre sulla base di un apposito format, elementi, informazioni o chiarimenti utili e funzionali a rendere noto all’Osservatorio i contenuti e le finalità in relazione ai principi enunciati dalla presente direttiva, con particolare riferimento all’impatto e alle ricadute sulle persone con disabilità; le modalità previste per il rispetto e l’attuazione dei requisiti e dei criteri di cui ai punti 2, 3 e 5 della presente direttiva, e una previsione dei risultati attesi in materia di inclusione e disabilità. Inoltre, l’Amministrazione avrà cura di sottoporre ex post all’Osservatorio un report conclusivo, da predisporre sulla base di un apposito format riportante: un bilancio complessivo sull’attuazione delle riforme realizzate in relazione ai principi enunciati dalla presente direttiva, anche riguardo alla attuazione dell’art. 47 della legge 108/2021, relativamente al rispetto delle pari opportunità e della inclusione lavorativa a favore delle persone con disabilità; i risultati effettivamente conseguiti in materia di inclusione e disabilità, precisando gli eventuali fattori che hanno favorito od impedito il loro pieno conseguimento..

Infine, il Ministro per le disabilità o l’Autorità politica delegata a presiedere l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità potrà fornire alle amministrazioni responsabili dell’attuazione di una Riforma o di una categoria di investimenti, eventuali e specifiche osservazioni volte a consolidarne il grado di inclusività ed assicurare il pieno ed effettivo rispetto dei diritti delle persone con disabilità, con l’obiettivo di arrivare a fare un primo rapporto nel 2024 e poi quello conclusivo nel 2026/2027.

Completano il testo del decreto:

  • Le Linee Guida in Materia di Disabilità per la redazione dei Report di Monitoraggio del PNRR. Predisposte dall’Osservatorio Nazionale le linee guida hanno l’obiettivo sia di orientare in modo sintetico e schematico la raccolta delle informazioni rilevanti in materia di inclusione delle persone con disabilità, che favorire l’elaborazione e la redazione, da parte delle amministrazioni, dei due Report previsti nella direttiva
  • l’Allegato A con lo schema del Report Previsionale
  • l’Allegato B con lo schema del Report Conclusivo

 

Segue link gazzetta ufficiale per consultare il testo del Decreto:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/29/22A01963/sg