A cura della Uil Pensionati nazionale: Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 (Decreto Sostegni) Commento Articoli relativi a tutela della salute e della disabilità:

Con l’articolo 12 (ulteriori disposizioni in materia di Reddito di emergenza) si riconosce l’erogazione di tre mensilità, da marzo a maggio 2021, (pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE), ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per fruire di tale beneficio sono necessari i seguenti ulteriori requisiti: a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio; c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; d) un valore dell’ISEE inferiore ad euro 15.000; e) non essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità; b) non essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5; c) non essere percettori di reddito di cittadinanza. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

L’articolo 15 (Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità), norma l’equiparazione delle assenze al ricovero in caso di lavoratori fragili, pubblici o privati, è estesa al 30 giugno 2021. Ed è retroattiva nel senso che decorre dal 1 primo marzo di quest’anno. Il testo si spinge anche oltre precisando anche che tali assenze, in ragione della loro equiparazione al ricovero ospedaliero, non solo rilevanti per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento. Come noto, infatti, il ricovero ospedaliero, sopra un certo limite di giorni di degenza, comporta la sospensione dei relativi ratei di indennità di accompagnamento. Queste assenze non rientrano in quella fattispecie.

Con l’articolo 20 (Vaccini e farmaci), si incrementa da 400 milioni di euro a 2,8 miliardi di euro il fondo da destinare ai vaccini di cui 2,1 miliardi di euro da destinare ai vaccini in considerazione del costo delle dosi di vaccino prodotte dalle Aziende farmaceutiche; 300 milioni di euro per l’acquisto dei per la cura dei pazienti con COVID-19; 400 milioni di euro per l’acquisto di farmaci con anticorpi monoclonali per la cura dei pazienti con COVID-19.

Con l’articolo 21 (Covid Hotel), vengono stanziati 51,6 milioni di euro per la proroga di quattro mesi al fine di rendere disponibile l’uso di strutture alberghiere o altri immobili o strutture con analoghe caratteristiche, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

L’articolo 31 (Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19), è diretto a sostenere lo svolgimento dell’attività scolastica in modo adeguato alla situazione epidemiologica e in condizioni di sicurezza. Tenuto conto del perdurare dell’emergenza sanitaria, risulta necessario consentire alle istituzioni scolastiche di porre in essere tutti gli interventi funzionali a garantire il distanziamento tra gli alunni, tramite la dotazione di materiale e strumenti di sicurezza, l’acquisto di dispositivi e materiali destinati al potenziamento delle attività di inclusione degli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali. Sono inclusi specifici servizi professionali per il supporto e l’assistenza psicologica e pedagogica, da rivolgere in particolar modo a studentesse e studenti, oltre che al personale scolastico, in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con l’articolo 32 (Completamento del programma di sostegno fruizione delle attività di didattica digitale per le Regioni del mezzogiorno), si completa il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno, sono stanziati ulteriori 35 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Le risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali, anche al fine di assicurare una connettività di dati illimitata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza. Le suddette risorse sono, altresì, destinate alle istituzioni scolastiche per l’acquisto di dispositivi e strumenti per lo sviluppo di ambienti funzionali alla didattica digitale integrata, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per assicurare una connettività di dati illimitata. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per innovazione tecnologica e la transizione digitale, le suddette risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie.

L’articolo 34 (Misure a tutela delle persone con disabilità), è diretto a dare attuazione alle politiche di inclusione e il sostegno a favore delle persone con disabilità con l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo denominato “Fondo per l’inclusione delle persone don disabilità” con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell’Economia e Finanze e del Lavoro delle Politiche Sociali sono individuati gli interventi e stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 volte a finanziare specifici progetti.

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