Il decreto fiscale (D.L. n. 146/2021) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, riattiva fino al 31 dicembre 2021 i congedi parentali straordinari Covid per i lavoratori/genitori dipendenti e autonomi.
Nello specifico, sono rinnovati i congedi parentali per figli minori di 14 anni che svolgono didattica a distanza o siano in quarantena. Il beneficio non necessita invece del requisito dell’età del figlio e prescinde anche dalla convivenza con il genitore, qualora il figlio sia disabile in situazione di gravità accertata (legge 104/1992).
Analizziamo nel dettaglio la norma in entrambe le specificità.
Nel caso di lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni, il genitore, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:
• della sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido o scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento a livello nazionale, locale o delle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
• dell’infezione da Sars-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione del medico di base o del pediatra di libera scelta o da provvedimento della Asl territoriale;
• della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della Asl territoriale a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il congedo può essere fruito anche dai lavoratori dipendenti affidatari o collocatari ed è utilizzabile solo se il figlio è convivente ufficialmente con il lavoratore. Il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente attivo.
Nel caso di lavoratori dipendenti con figli disabili in situazione di gravità accertata, la durata del congedo è rapportata alla durata:
• dell’infezione da Sars-CoV-2 del figlio;
• della quarantena del figlio, ovunque avvenuto;
• della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
• della chiusura del centro diurno frequentato dal figlio.
In entrambe le casistiche (figlio inferiore ai 14 anni o figlio disabile) il congedo può essere fruito per l’intera giornata o in modalità oraria.
Durante il congedo, l’Inps riconosce un’indennità pari al 50% della retribuzione e il periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Nel caso in cui i figli (in assenza di situazione di gravità accertata) abbiano un’età compresa tra i 14 e i 16 anni, il lavoratore, pur potendo assentarsi dal lavoro in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica, non ha diritto alla retribuzione o a un’indennità, né al riconoscimento della contribuzione figurativa.
Il genitore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e non può essere licenziato, poiché l’assenza è considerata giustificata.
L’ultimo caso è di lavoratori autonomi: il decreto prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità.
La stessa indennità è corrisposta anche ai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps nella misura del 50% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda del tipo di lavoro autonomo svolto.
02/11/2021