Il Consiglio dei Ministri lo scorso 16 settembre ha approvato il cosiddetto decreto Aiuti Ter, che prevede tra le altre cose, un bonus in forma di contributo una tantum di 150 euro che sarà erogato anche ai titolari di pensionate o assegno invalidi civili, ciechi e sordomuti con la mensilità di novembre.
Il decreto n.144 “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre e dovrà essere convertito in Legge.
L’art. 19 del decreto prevede che l’Inps corrisponda d’ufficio, con la mensilità di novembre, una indennità una tantum pari a 150 euro ai soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento
alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, che abbiano un reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro.
Qualora i beneficiari risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’Inps, il casellario centrale dei pensionati individua l’Ente previdenziale incaricato dell’erogazione dell’indennità una tantum, che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’Inps a seguito di apposita rendicontazione.
Dal computo del reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa
di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
L’indennità è corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
L’Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
L’indennità è corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
Si prevede, per quanto riguarda i beneficiari di trattamenti pensionistici, una spesa pari a 1.245 milioni di euro per l’anno 2022.
Valutiamo positivamente che tra i beneficiari vi siano inclusi titolari di pensionate o assegno invalidi civili, ciechi e sordomuti. Tuttavia la politica dei bonus con misure una tantum e di importo insufficiente, non ci sembra adeguata a far fronte alla difficile situazione del Paese e dei numerosi invalidi.
Il decreto prevede inoltre alcune altre misure di interesse per i pensionati.
All’articolo 12 si prevede il rifinanziamento del Fondo destinato all’erogazione del Bonus trasporti con un incremento di 10 milioni di euro.
Il Fondo era stato già incrementato con il Decreto Aiuti Bis ed era stato portato a 180 milioni di euro rispetto ai 79 milioni precedentemente previsti.
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