L’Inps, con la Circolare n. 2 del 12 gennaio 2021 e relativo allegato, fornisce indicazioni in tema di congedo straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, nonché per i genitori di figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Nel dettaglio, il provvedimento regola due differenti situazioni: il congedo straordinario per i
genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza di figli nelle scuole secondarie di
primo grado e il congedo straordinario per genitori di figli con disabilità in situazione di gravità in
caso di sospensione dell’attiva didattica in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado o chiusura di
centri diurni a carattere assistenziale.
In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo caso il congedo potrà essere fruito soltanto da
genitori lavoratori dipendenti per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di
sospensione dell’attività didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o la chiusura di centri
diurni a carattere assistenziale frequentati da figli con disabilità in situazione di gravità.
Si tratta di una misura a valenza nazionale e, pertanto, fruibile indipendentemente dallo
scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la Regione dove è ubicata la scuola o il
centro di assistenza per i quali venga disposta la sospensione dell’attività in presenza.
Ai fini del riconoscimento, il genitore lavoratore, anche affidatario o collocatario, deve essere
in possesso dei seguenti requisiti: avere un rapporto di lavoro dipendente in essere; non deve svolgere lavoro in modalità agile.
È altresì, necessario che il figlio: sia riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi
dell’art. 4, comma 1, della L. n. 104/1992; sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in
centri diurni a carattere assistenziale per le quali venga disposta la sospensione dell’attività in
presenza.
In relazione alla durata, il congedo può essere richiesto per tutto o parte del periodo da
entrambi i genitori che possono alternarsi nella fruizione, ma mai negli stessi giorni per lo stesso
figlio.
Per i giorni fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione
calcolata con le medesime modalità dei congedi previsti dal Decreto Legge 137/2020 (Decreto
Rilancio).
Infine, l’INPS chiarisce che la domanda può riguardare anche periodi di astensione
antecedenti alla data di presentazione della stessa purché relativa a periodi non antecedenti al 9
novembre 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 149/2020, c.d. Decreto Ristori bis).
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