L’INPS ha pubblicato il messaggio n. 3495 del 14 ottobre 2021 con cui fornisce chiarimenti circa il requisito dell’inattività lavorativa, ai fini della liquidazione dell’assegno mensile di invalidità civile, in seguito alle pronunce della Corte di Cassazione (sentenze n. 17388/2018 e n. 18926/2019) con cui ha stabilito che il mancato svolgimento dell’attività lavorativa è, così come il requisito sanitario, un elemento imprescindibile del diritto alla prestazione assistenziale.

Di conseguenza dal 14 ottobre 2021 lo svolgimento di un qualunque lavoro, a prescindere dalla misura del reddito percepito, anche sotto la soglia precedentemente prevista di 4.931,29 euro l’anno, preclude il diritto al beneficio.

Nel ricordare che l’assegno mensile di invalidità civile è una provvidenza economica riconosciuta alle persone con un’età compresa tra i 18 e i 67 anni nei cui confronti sia stata accertata una invalidità pari almeno al 74%, appare ancora lontano il percorso di completa inclusione sociale che tutti auspichiamo per le persone con riconosciuta invalidità.

Anche per questo è quanto mai evidente l’esigenza di continuare a farci promotori di giustizia sociale e garanti del riconoscimento dei diritti di tutti i cittadini in particolare i più fragili.

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