A cura della Uil Pensionati Nazionale, la terza uscita dei ‘Quaderni disabilità’: un approfondimento sulla Patente speciale di guida:
LA PATENTE SPECIALE DI GUIDA
CHE COS’È
È la patente di guida che attesta l’idoneità del conducente diversamente abile, a condurre un’autovettura modificata secondo le proprie esigenze, a seguito di una visita presso un’apposita Commissione Medica Locale.
COSA FARE
Per il rilascio della patente di guida (categorie A, B, C o D speciali: la F è stata abolita), il guidatore, prima della visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta, deve presentare:
• certificato medico (redatto su apposito modulo);
• documento di identità;
• la patente normale, se già conseguita (il documento di guida viene adattato).
E’ possibile esibire anche documentazione clinica rilasciata da uno specialista della riabilitazione o della malattia invalidante.
Se la Commissione nutre dei dubbi circa l’idoneità, si procede a una prova pratica di guida su un veicolo adattato alle particolari esigenze.
VALUTAZIONE COMMISSIONE MEDICA LOCALE
Le minorazioni e mutilazioni fisiche oggetto di valutazione da parte della Commissione Medica Locale, nei casi dubbi e quando espressamente previsto dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (art. 321 e ss.), sono:
• efficienza degli arti;
• amputazioni;
• minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale;
• anchilosi invalidanti;
• malattie dell’apparato visivo;
• diminuzione della vista;
• diminuzione dell’udito;
• anomalie della conformazione e/o dello sviluppo somatico.
IL RICORSO
Se il guidatore non condivide il giudizio emesso dalla Motorizzazione Civile sulla base della certificazione della Commissione Medica Locale (sospensione o revoca della patente per inidoneità alla guida, riduzione del termine di validità, declassamento, prescrizioni di adattamenti per il veicolo), può effettuare, a sua richiesta e a sue spese, una nuova visita in un’Unità Sanitaria Territoriale di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), o presentare:
• un ricorso giurisdizionale al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni;
• un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Se la valutazione medica dell’Unità Sanitaria Territoriale di Rfi è più favorevole, il guidatore presenta (entro 120 giorni dal ritiro del certificato della Commissione Medica Locale) la nuova certificazione alla Motorizzazione per il riesame, l’eventuale modifica o l’annullamento del precedente provvedimento di non idoneità.
L’ESAME DI GUIDA
Dopo il riconoscimento di idoneità (che ha una validità di 6 mesi) e il rilascio del foglio rosa, il guidatore sostiene gli esami teorici e pratici di guida, utilizzando un veicolo con gli adattamenti previsti dalla Commissione Medica (da riportarsi sul foglio rosa e sulla patente).
Durante l’esame pratico, l’ingegnere della Motorizzazione Civile può confermare gli adattamenti previsti o stabilirne altri.
Se il guidatore è già titolare di una patente normale, l’esame pratico non deve essere sostenuto;
può condurre qualsiasi veicolo, purché provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità.
La durata della patente speciale è di 5 anni, anche se a volte la validità viene confermata per un periodo inferiore.
RINNOVO DELLA PATENTE SPECIALE
Il rinnovo segue due percorsi:
A) PATOLOGIE NON STABILIZZATE/SUSCETTIBILI DI AGGRAVAMENTO
Per il rinnovo (si consiglia di presentare richiesta almeno 3 mesi prima della scadenza della patente) è necessario rivolgersi ancora alla Commissione Medica Locale.
Per chiedere un appuntamento per visita di idoneità, occorre presentare un certificato medico redatto su apposito modulo e una copia della patente già in possesso. L’iter quindi è lo stesso del primo rilascio.
B) PATOLOGIE STABILIZZATE
I rinnovi seguono un iter più semplice: possono essere effettuati presso il medico monocratico (decide in autonomia), con conseguente validità della patente di guida secondo la scadenza naturale prevista dal codice della strada: dieci anni fino ai 50 anni di età, cinque anni fino ai 70 anni, tre anni fino agli 80 anni e due anni oltre gli 80 anni.
Quindi non si deve più passare per la Commissione Medica Locale. (Vedi articolo 119 del codice della strada, come modificato dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n.114/2014_ articolo 25).LA
PATENTE EUROPEA
Sulle patenti speciali di vecchio tipo gli adattamenti al veicolo obbligatori per la guida sono riportati per esteso (esempio: cambio automatico, acceleratore al volante, freno a lungo braccio).
Sulla nuova patente europea, di tipo card, le descrizioni degli adattamenti sono invece riportate con un codice comunitario valido in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea.
L’elenco e la classificazione dei codici è stata armonizzata dal Ministero dei Trasporti, in collaborazione con la Commissione Europea, per inserire il maggior numero di informazioni possibili ed eliminare eventuali fogli aggiuntivi.
L’adozione a livello comunitario dei codici e subcodici, permette la comprensione in tutta l’UE.
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Quaderni Disabilità n. 3, “La patente speciale di guida” – A cura della Uil Pensionati