A cura della Uil Pensionati Nazionale, la quarta uscita dei ‘Quaderni Disabilità’: un approfondimento sul contrassegno auto per disabili:
IL CONTRASSEGNO AUTO PER DISABILI
Serve a facilitare la circolazione e la sosta dei mezzi usati per il trasporto dei cittadini con problemi di deambulazione o non vedenti.
E’ il Comune di residenza a rilasciare il permesso, previa richiesta accompagnata dal certificato dell’Ufficio di medicina legale della Asl. Il contrassegno non è legato al veicolo, ma alla persona; quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo adibito al trasporto del cittadino disabile, purchè il titolare sia a bordo. Dal 15 settembre 2012 è in vigore il “contrassegno unificato disabili europei”, valido non solo in Italia, ma in tutti i paesi membri dell’Unione Europea.
CHI NE HA DIRITTO
Oltre ai disabili con deambulazione ridotta e non vedenti, ne hanno diritto, ma per un periodo inferiore ai 5 anni, i cittadini:
• con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o altre patologie;
• con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua per recarsi presso i luoghi di cura.
QUANDO UTILIZZARLO:
ll contrassegno consente di transitare:
• nelle zone a traffico limitato (ZTL);
• nelle zone a traffico controllato (ZTC);
• nelle aree pedonali urbane (APU);
• nelle vie e corsie preferenziali riservate a mezzi di trasporto pubblico e ai taxi;
• in caso di sospensione, limitazione o blocco della circolazione.
A seconda del Comune di destinazione può essere sufficiente l’esposizione del contrassegno o, al contrario, è necessario comunicare preventivamente il numero di targa del veicolo. Il contrassegno dev’essere esposto, in originale, sul parabrezza anteriore. Non sono ammesse agevolazioni per i veicoli sprovvisti di permesso anche se questo viene presentato in un secondo momento (questa pratica non consente nemmeno l’annullamento del
verbale).
DOVE SI PUO’ PARCHEGGIARE:
• negli appositi spazi riservati, ad eccezione degli stalli di parcheggio personalizzati (cioè riservati al veicolo di un singolo titolare di contrassegno disabili);
• nelle aree di parcheggio a tempo determinato, senza limitazioni di orario e senza esposizione del disco orario, ove previsto;
• nei parcheggi a pagamento (strisce blu), gratuitamente, quando gli spazi riservati risultino già occupati, solo se espressamente stabilito dal Comune; • nelle zone a traffico limitato (Ztl) o nelle zone a sosta limitata (Zsl), senza limiti di orario;
nelle zone a traffico controllato (Ztc); o nelle aree pedonali urbane (Apu);
• in caso di blocco, sospensione o limitazione della circolazione, o quando siano previsti obblighi e divieti, temporanei o permanenti, anti-inquinamento, come le domeniche ecologiche o la circolazione per targhe alterne;
• nelle zone di divieto o limitazione di sosta, purché il parcheggio non costituisca intralcio alla circolazione.
DOVE NON SI PUO’ PARCHEGGIARE:
• in divieto di sosta con rimozione forzata;
• in divieto di fermata;
• in corrispondenza di un passo carrabile o di attraversamenti pedonali e ciclabili, dossi, cavalcavia, ponti, strettoie, gallerie, passaggi a livello, aree di fermata degli autobus;
• nelle aree riservate ai mezzi di soccorso e di polizia.
USO IMPROPRIO DEL CONTRASSEGNO
Se il contrassegno viene usato da una persona diversa dal titolare e lo stesso non è a bordo, si è soggetti a una sanzione amministrativa da un minimo di 74 a un massimo di 296 euro. Chi invece ha diritto all’utilizzo del permesso, ma non ne osserva le condizioni, rischia una multa da 36 a 148 euro.
E’ uso improprio utilizzare il contrassegno per espletare un servizio al cittadino disabile non in funzione della sua mobilità (per esempio, compiere acquisti per conto del disabile senza che lo stesso sia a bordo).
Il Codice della Strada sanziona l’utilizzo del contrassegno se non è originale: non sono ammesse fotocopie, scannerizzazioni o contraffazioni del contrassegno disabili.
RILASCIO E DURATA DEL CONTRASSEGNO
Nel caso di primo rilascio, o se il contrassegno è scaduto da oltre 90 giorni, bisogna procurarsi un certificato medico che attesti l’incapacità o la riduzione sensibile di deambulazione o la cecità totale e inviare una richiesta al sindaco del comune di residenza, allegando la certificazione medica.
Il contrassegno ha una durata di 5 anni e si può rinnovare con le stesse modalità di richiesta, allegando anche il contrassegno scaduto e le marca da bollo necessaria per i contrassegni temporanei.
In caso di smarrimento o furto è possibile richiedere il duplicato presentando domanda e denuncia alle autorità.
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Quaderni Disabilità n. 4, “Contrassegno auto per disabili” – A cura della Uil Pensionati