Lo scorso 10 settembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 122/2021 inerente le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico della formazione superiore e del socio sanitario-assistenziale. Nello specifico l’articolo 2 del suddetto Decreto estende l’obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie. Dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), l’obbligo vaccinale si applica altresì a tutti i soggetti anche esterni che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie. Tale norma non si applica a coloro che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Il rispetto dell’obbligo deve essere assicurato dai responsabili delle strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie e/o dai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni. Agli esercenti le professioni sanitarie e agli operatori di interesse sanitario nonché ai lavoratori dipendenti delle strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie la sospensione della prestazione lavorativa comporta che non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, e mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

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