Riportiamo di seguito le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017  sulla c.d. ‘quattordicesima mensilità’ misura introdotta nel 2007 grazie all’accordo siglato dai sindacati dei pensionati di Cgil, Cisl, Uil con il Governo Prodi. 

Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2017, sulla base dell’accordo sottoscritto da Cgil, Cisl, Uil con il Governo lo scorso anno, per il 2017 circa 1 milione e 200 mila pensionati con un’età pari o superiore a 64 anni e con redditi mensili da 1000 euro fino a mille euro potranno beneficiare per la prima volta dell’assegno aggiuntivo. Per gli oltre 2 milioni di pensionati, con redditi fino a 750 euro, che già ricevono la quattordicesima, l’importo della stessa verrà incrementato.

La somma aggiuntiva, dunque, verrà erogata in misura diversa a seconda se:

  • il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale entro 1,5 volte il trattamento minimo previsto nel fondo pensione lavoratori dipendenti (cioè entro i 9.786,86 euro annui)
  • il titolare della prestazione ha un reddito complessivo personale compreso tra 1,5 volte il trattamento minimo e 2 volte il predetto trattamento (cioè superiore a 9.786,86 € ed entro la soglia di 13.049,15 € annui).

Oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola salvaguardia).

Occorre specificare che ai fini della determinazione del reddito è rilevante il solo reddito individuale del titolare composto, oltre che dalla pensione stessa, dai redditi di qualsiasi natura, con l’esclusione dei trattamenti di famiglia, le indennità di accompagnamento, il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto e competenze arretrate. Sono escluse, inoltre, le pensioni di guerra, le indennità per i ciechi parziali, l’indennità di comunicazione per i sordomuti.

L’importo erogato dal 2017 varia a seconda dell’anzianità contributiva complessivamente maturata e del reddito del pensionato.

Nello specifico, se il reddito è superiore a 1,5 volte il trattamento minimo ed entro le 2 volte la somma è pari a:

  • 336 euro,  se ha versato fino a 15 anni di contributi
  • 420 euro, fino a 25 anni di contributi
  • 504 euro, se ha versato più di 25 anni di contribuzione.

Se il pensionato ha un reddito sino a 1,5 volte il trattamento minimo Inps l’importo è pari a:

  • 437, se la contribuzione versata è inferiore a 15 anni
  • 546, se ha versato fino a 25 anni di contributi
  • 655 euro, se la contribuzione versata è superiore a 25 anni.

La tabella sottostante riepiloga la nuova articolazione nella corresponsione della somma aggiuntiva dal 2017

La somma aggiuntiva spetterà alle pensioni di anzianità, pensioni anticipate, assegni ordinari di invalidità e pensioni di inabilità, pensione di reversibilità e indiretta.

Chi invece non avrà diritto alla quattordicesima mensilità sono i titolari di pensioni di invalidità civile, pensioni o assegni sociali, pensioni di guerra e rendite Inail, pensioni liquidate da fondi diversi.

Il pagamento verrà effettuato d’ufficio per i pensionati di tutte le gestioni unitamente al rateo delle pensioni di luglio 2017 ovvero di dicembre 2017 per coloro che perfezionano il requisito anagrafico nel secondo semestre dell’anno 2017. Il beneficio – ha sottolineato l’Inps – sarà erogato in via provvisoria sulla base dei redditi presunti e sarà verificato non appena saranno disponibili le informazioni consuntivate dei redditi dell’anno 2016 o, nel caso di prima concessione, dell’anno 2017.