Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2016 è stato stabilito che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1 gennaio 2016, così come la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione  delle pensioni per l’anno 2016 è determinata in misura pari a + 0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.

Dunque nessun adeguamento sulle pensioni, neanche in negativo considerato che la variazione effettiva dell’inflazione ha registrato un saldo negativo dello 0,1% sia sull’anno precedente che nei primi nove mesi del 2016.

E’ da precisare che l’adeguamento alla variazione dei prezzi viene effettuato in due fasi: nella prima  si adotta un valore provvisorio sulla base della variazione dell’indice di riferimento nei primi 9 mesi dell’anno –  che ha valore per l’anno successivo – e contestualmente si fissa quella definitiva per l’anno in corso. Se il valore tra quello provvisorio e definitivo è diverso si effettua il conguaglio il primo gennaio dell’anno.

Restano confermati gli indici perequativi previsti dalla legge 147/2013 che garantiscono l’adeguamento pieno delle pensioni fino a 3 volte il trattamento minimo: il 95 % per quelli da tre a 4 volte il minimo; al 75% per quelli da quattro a cinque volte il  minimo; al 50% per quelli da cinque a sei volte il minimo e al 45% per i trattamenti complessivi superiori a sei volte il minimo. Perequazione che avviene sull’intero importo della pensione e non più come disponeva la legge 388/200, sulle singole fasce.

perequazione 2017

Tabella relativa alla evoluzione delle fasce di rivalutazione delle pensioni

perequazione