Riportiamo, in sintesi, il contenuto del comma 187 della legge di Bilancio 2016, n. 232 dell’11.12.2016 relativo alla quattordicesima mensilità per i pensionati.
La quattordicesima è una delle tematiche previdenziali scaturite dalla trattativa che ha impegnato la UIL e la UILP insieme alle altre Organizzazioni Sindacali Nazionali nel serrato confronto con il Governo nel 2016; confronto, considerate le tematiche sociali e previdenziali in argomento, non ancora esaurito ma che continuerà proprio in virtù dei 7 miliardi di euro per il prossimo triennio a sostegno dei pensionati e dei pensionandi.
Quattordicesima mensilità comma 187
Il comma 187, modificando il decreto legge n. 81 del 2007, dispone l’incremento di circa il 30 per cento della somma aggiuntiva spettante ai pensionati di età superiore a 64 anni che posseggono un reddito complessivo individuale non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Inoltre amplia la platea dei beneficiari della prestazione includendo anche i soggetti con un reddito compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti .
A tal fine viene sostituita la Tabella allegata al citato decreto legge con l’allegato D di seguito riportato. Viene inoltre estesa ai soggetti ai quali l’importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti di importo superiore a due volte il T.M.e inferiore a tale limite incrementato dall’importo della somma aggiuntiva spettante, la clausola di salvaguardia che prevede l’erogazione del beneficio fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
ALLEGATO D (Articolo 1, comma 187, lettera a)) «Tabella A