Dopo anni di sollecitazioni da parte del sindacato finalmente il reddito della casa di abitazione sarà escluso dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
L’Inps, infatti, con circolare del 21.04.2017 n. 74, recepisce alcune sentenze della Corte di Cassazione con cui si è stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità.
Ai fini della gestione degli indebiti l’Inps precisa, con decorrenza 1° gennaio 2017, che il reddito da casa di abitazione è da considerarsi escluso ai fini del diritto alle prestazioni d’invalidità civile, cecità e sordità sia in fase di prima liquidazione che di ricostituzione di prestazione già esistente. Gli arretrati saranno riconosciuti con decorrenza dalla medesima data.
Per le suddette domande, applicando il nuovo criterio di calcolo, qualora la decorrenza della prestazione risulti essere anteriore al 1° gennaio 2017, non saranno riconosciuti gli arretrati anteriori alla suddetta data e nell’ipotesi in cui l’applicazione del vecchio computo abbia già generato degli importi indebiti per il periodo di competenza successivo al 1° gennaio 2017, si dovrà provvedere all’annullamento in autotutela degli stessi.