Il cedolino pensione maggio 2026 sarà effettuato con valuta:

  • 2 maggio nel caso di pagamento presso Poste italiane (primo giorno bancabile per Poste Italiane);
  •  4 maggio nel caso di pagamento presso gli Istituti bancari (primo giorno bancabile per gli istituto
    di credito).

Conguagli fiscali

Con il cedolino pensione di maggio 2026 tornano al centro dell’attenzione i conguagli fiscali INPS, le addizionali regionali e comunali, le agevolazioni fiscali previste dalla legge di bilancio 2025 e il recupero delle somme relative alle pensioni integrative. Le indicazioni arrivano dalla circolare INPS n. 40 del 3 aprile 2026, che chiarisce in che modo l’Istituto ha effettuato i ricalcoli fiscali collegati alla Certificazione Unica 2026 e quali effetti questi producono sulle mensilità di aprile, maggio e sui mesi successivi.

Sulla mensilità di maggio continuano inoltre ad essere applicate:

  • le addizionali regionali e comunali relative al 2025;
  • l’acconto dell’addizionale comunale per il 2026.

Non sono soggette a trattenute fiscali:

  • le prestazioni di invalidità civile;
  • le pensioni o assegni sociali;
  • le prestazioni non assoggettate a tassazione per specifiche motivazioni (tra cui detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo, vittime del dovere ed equiparati).

Cedolino pensione di maggio 2026: gevolazioni fiscali legge di bilancio 2025

 Prestazioni fino a 20.000 euro annui

Sulla mensilità di maggio delle prestazioni di accompagnamento a pensione (isopensione, APE sociale, esodo, assegni straordinari con regime di tassazione ordinaria) equiparate a redditi di lavoro dipendente, in presenza di un imponibile annuo complessivo non superiore a 20.000 euro, rapportato all’intero anno, è stata posta in pagamento una somma che non concorre alla formazione del reddito. Tale importo è determinato secondo le percentuali previste dal comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024.

Nel cedolino, la voce è indicata come: “BONUS LAVORO DIPENDENTE CREDITO 2025”

 Prestazioni da 20.000 a 40.000 euro annui

Sulla mensilità di maggio delle prestazioni di accompagnamento a pensione — isopensione, APE sociale, assegni straordinari con regime di tassazione ordinaria — equiparate a redditi di lavoro dipendente, in presenza di un imponibile annuo complessivo compreso tra 20.000 e 40.000 euro, rapportato all’intero anno, è stata applicata, ai sensi dell’articolo 1, comma 6, della legge n. 207/2024, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

Nel cedolino l’importo è indicato con la voce: “conguaglio a credito IRPEF”

Tale importo può essere comprensivo anche di ulteriori conguagli fiscali derivanti dal ricalcolo generale dell’IRPEF.

Pensioni integrative con mandato aggiuntivo del 1° aprile

Per le pensioni integrative erogate insieme alla pensione INPS, nei casi in cui nel mese di marzo siano stati posti in pagamento conguagli a credito IRPEF a seguito dell’applicazione dell’ulteriore detrazione (articolo 1, comma 6, legge n. 207/2024), successivamente risultata non dovuta, e il conguaglio a debito sia stato neutralizzato con mandato aggiuntivo del 1° aprile, a partire dalla mensilità di maggio è stato avviato il recupero rateale dell’importo precedentemente accreditato.

Il recupero avviene in 8 rate mensili consecutive di pari importo, come indicato nel campo note del cedolino del mandato aggiuntivo.

La trattenuta è indicata nel cedolino con la voce: “RECUPERO RATEALE ULTERIORE DETRAZIONE ART.1 C.6 L.207/2024”