Pensione di gennaio:
Il pagamento avverrà con valuta 3 gennaio.
Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023:
L’indice di perequazione automatica 2023, già attribuito in via provvisoria dal 1° gennaio 2023 nella misura dello 7,3%, è stato determinato in via definitiva nella misura dell’8,1%. Il relativo conguaglio, pari allo 0,8%, è stato già applicato sulla rata di pensione del mese di dicembre 2023.
Rinnovo trattamenti pensionistici per il 2024
L’Inps ha effettuato le operazioni di rinnovo delle pensioni per l’anno 2024. L’indice provvisorio di rivalutazione delle pensioni per il 2024 è pari al 5,4 %.
L’adeguamento non sarà pieno per tutte le pensioni.
Il disegno di legge di bilancio 2024 ha previsto infatti la conferma del meccanismo iniquo per importi complessivi e i tagli per le pensioni di importo complessivamente superiore a 4 volte il Trattamento minimo Inps, cioè per le pensioni di importo complessivamente superiore a circa 2.270 euro mensili lordi, con un peggioramento per il 2024 che consiste in un maggiore taglio per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 10 volte il Trattamento minimo Inps.
Per queste pensioni, infatti, la rivalutazione scende al 22%, invece dell’attuale 32%.
Con ogni probabilità non ci saranno modifiche dell’ultimo minuto su questo.
Di conseguenza l’indicizzazione delle pensioni all’inflazione stimata per il 2024 (salvo eventuale conguaglio a gennaio 2025) sarà:
- • 5,4% (100% dell’inflazione stimata). Per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente pari o inferiori a 4 volte il Trattamento minimo Inps;
• 4,59% (85% dell’inflazione stimata). Per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 4 volte il minimo e pari o inferiori a 5 volte il Trattamento minimo Inps;
• 2,86% (53% dell’inflazione stimata). Per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 5 volte il minimo e pari o inferiori a 6 volte il Trattamento minimo Inps;
• 2,54% (47% dell’inflazione stimata). Per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 6 volte il minimo e pari o inferiori a 8 volte il Trattamento minimo Inps;
• 2% (37% dell’inflazione stimata). Per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 8 volte il minimo e pari o inferiori a 10 volte il Trattamento minimo Inps;
• 1,9% (22% dell’inflazione stimata). Per i trattamenti pensionistici lordi complessivamente superiori a 10 volte il Trattamento minimo Inps.
Va poi sempre considerata la clausola di salvaguardia per limitare la penalizzazione nel passaggio da una fascia all’altra a quegli importi di pensione prossimi alla fascia reddituale superiore.
Si precisa che le prestazioni di accompagnamento a pensione (assegni straordinari, isopensione, indennità di espansione, Ape sociale) non vengono rivalutate poiché non hanno natura di prestazione pensionistica, ma sono forme di accompagnamento alla pensione.
Ancora non sappiamo come sarà applicata la rivalutazione sui trattamenti pensionistici a gennaio 2024, nelle more della approvazione definitiva della legge di bilancio 2024.
Nel 2023, nelle pensioni gennaio, in una analoga situazione di incertezza, l’Inps ha attribuito la rivalutazione solo ai beneficiari di trattamenti pensionistici di importo compreso nel limite di 4 volte il Trattamento minimo, mentre ai pensionati con trattamenti di importo superiore, la rivalutazione, con gli arretrati, è stata attribuita alla prima rata utile successiva all’approvazione definitiva della legge di bilancio, cioè a marzo 2023.
È probabile che anche a gennaio 2024 l’Inps si comporti in modo analogo.
L’Inps ha comunque anticipato che le operazioni di rinnovo possono aver generato conguagli a credito o a debito a vario titolo relativi all’importo di pensione erogato nell’anno 2023, che sono stati riportati nella pensione di gennaio con la descrizione “Conguaglio Pensione da Rinnovo”.
Pensioni gennaio: trattenute fiscali, addizionali comunali, conguaglio 2023 e tassazione.
È stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali relative al 2023 (Irpef e addizionale regionale e comunale a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Inps.
Laddove le trattenute siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024, anche con azzeramento dell’importo di pensione nel caso in cui le imposte siano risultate pari o superiori all’importo del rateo mensile in pagamento.
Per i soli pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo dell’Irpef ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre (legge 122/2010).
Prestazioni fiscalmente imponibili
Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, a decorrere dal rateo di pensione di gennaio, oltre all’Irpef mensile, si trattengono le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Si ricorda che queste trattenute sono effettuate in 11 rate nell’anno successivo a quello cui si riferiscono.
Le somme conguagliate saranno certificate nella Certificazione Unica 2024.
Si evidenzia, infine, che le prestazioni di invalidità civile, le pensioni o gli assegni sociali, le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo) non subiscono trattenute fiscali.
Ricordiamo sempre che ci si può rivolgere alle sedi Caf Uil sul territorio per ricevere assistenza fiscale di qualità.