Lo scorso 7 marzo, l’INPS ha pubblicato la circolare n. 36, che prevede l’allargamento del beneficio dei permessi legge 104 e congedo straordinario anche ai parenti dell’altra parte dell’unione civile, nel caso di assistenza a persona con disabilità grave.
Fino a oggi, a differenza di quanto avviene per i coniugi, era previsto che la parte di un’unione civile potesse fruire dei suddetti permessi solo nel caso in cui prestasse assistenza all’unito, e non a un parente di quest’ultimo.
L’Istituto previdenziale ha comunicato le nuove modalità di accesso al beneficio in seguito al pronunciamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla necessità di modificare tale posizione, potendosi configurare altrimenti una discriminazione per orientamento sessuale.
Nessuna variazione invece è prevista per i conviventi di fatto, che possono accedere al beneficio solo se prestino assistenza al convivente in situazione di grave disabilità.
Per evitare fraintendimenti ai fini della valutazione del diritto ai diversi permessi, riproponiamo le definizioni di “convivente” e “parte dell’unione civile”, come previste dalla legge:
per “convivente”, bisogna fare riferimento alla “convivenza di fatto” come individuata dal comma 36, art. 1, legge n. 76 del 2016, in base alla quale «per convivenza di fatto si intendono due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile» e accertata ai sensi del successivo comma 37 (residenza anagrafica);
per “parte dell’unione civile”, comma 3, art, 1 legge 76/2016, si fa riferimento agli atti di unione civile registrati nell’archivio dello stato civile.
La legge italiana non riconosce il rapporto di affinità tra il “convivente di fatto” e i parenti dell’altro partner, non essendo la “convivenza di fatto” un istituto giuridico, ma una situazione di fatto tra due persone che decidono di formalizzare il loro legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale.
È utile anche sottolineare che ai sensi di legge, mentre l’unione civile può essere costituita solo tra persone dello stesso sesso, la convivenza di fatto può essere costituita sia da persone dello stesso sesso che da persone di sesso diverso.
In ultimo riepiloghiamo l’ordine di priorità per la fruizione del beneficio in esame:
il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” della persona disabile in situazione di gravità;
il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”;
uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente” ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori” ed i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”, “entrambi i genitori”, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Leggi QUI la Circolare Inps